La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. Adesso la decisione passa al giudice dell’udienza preliminare, mentre la difesa di Stasi prepara la richiesta di revisione. Dei possibili sviluppi giudiziari Affaritaliani ha parlato con Luca Maria Fancello, avvocato penalista e cassazionista.
Il penalista valuta la strategia della difesa di Sempio e i presupposti per riaprire il processo a Stasi
Avvocato Fancello, la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio rappresenta davvero una svolta nel caso Garlasco oppure era un passaggio prevedibile?
“È sicuramente un passo molto importante, anche se sulla base degli elementi emersi era poco ragionevole attendersi che la Procura chiedesse l’archiviazione. Bisogna partire dalla riforma Cartabia, che ha modificato i criteri di valutazione già nella fase delle indagini preliminari. L’articolo 408 del Codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero debba chiedere l’archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. La Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, ha invece ritenuto che gli elementi raccolti consentissero una ragionevole previsione di condanna.
Per questo ha scelto di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio anziché chiedere l’archiviazione. È un primo filtro che, nella valutazione dell’accusa, è stato superato. Ricordiamo che l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato due volte. Una prima volta a maggio e successivamente, dopo il deposito delle consulenze della difesa e lo svolgimento di ulteriori accertamenti, a fine settembre. Con la cosiddetta discovery, gli atti delle indagini sono stati messi a disposizione delle parti. Adesso, con la richiesta di rinvio a giudizio, la valutazione passa a un giudice. Naturalmente siamo ancora nell’ambito delle ipotesi accusatorie. Le prove si formano nel dibattimento, attraverso il contraddittorio tra le parti. Tuttavia, ritengo che la scelta della Procura rappresenti un passaggio significativo”.
Quali sono gli scenari più probabili davanti al giudice dell’udienza preliminare?
“La richiesta di rinvio a giudizio, disciplinata dall’articolo 416 del Codice di procedura penale, viene depositata dal pubblico ministero insieme al fascicolo contenente gli atti delle indagini. Il giudice deve poi fissare l’udienza preliminare. La legge prevede determinati termini, ma si tratta di termini ordinatori. Considerando la complessità del fascicolo e la quantità di materiale da esaminare, è possibile che l’udienza si tenga anche a gennaio. Con la riforma Cartabia è cambiato il criterio che il giudice deve applicare. L’articolo 425 del Codice di procedura penale stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Non basta, quindi, che la Procura abbia formulato la propria valutazione. Il giudice dell’udienza preliminare dovrà effettuare un controllo autonomo. Se riterrà che esistano i presupposti, disporrà il giudizio. In caso contrario, potrà pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.
Vorrei però richiamare l’attenzione su un aspetto che, a mio parere, non è stato sufficientemente approfondito. Il quarto comma dello stesso articolo 425 prevede che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Questo potrebbe aiutare a comprendere anche la scelta della Procura di affidare al professor Roberto Catanesi una consulenza sull’eventuale presenza di condizioni patologiche capaci di incidere sull’imputabilità di Sempio e sulla possibile pericolosità sociale. Gli articoli 202 e 203 del Codice penale disciplinano proprio le misure di sicurezza e la pericolosità sociale. A mio parere, questo approfondimento potrebbe avere una rilevanza giuridica specifica nella valutazione del procedimento”.
La difesa di Sempio intende chiedere la sospensione del procedimento. Quali possibilità ha questa strategia?
“È una delle questioni giuridiche più complesse dell’intera vicenda. Da quanto è stato annunciato, sembrerebbe che la difesa di Sempio intenda sollevare una questione di legittimità costituzionale. In sostanza, i difensori potrebbero sostenere che una determinata norma contrasti con uno o più principi della Costituzione. In questo caso il giudice dell’udienza preliminare dovrà verificare due requisiti fondamentali: la rilevanza della questione ai fini della decisione e la sua non manifesta infondatezza.
Se riterrà che entrambi i requisiti sussistano, dovrà sospendere il procedimento e rimettere la questione alla Corte costituzionale. Se invece li riterrà assenti, respingerà la richiesta con un’ordinanza e il procedimento potrà proseguire.
Personalmente, però, non ritengo che in questa vicenda sussista una violazione costituzionale. Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è il ne bis in idem, secondo il quale nessuno può essere giudicato due volte per il medesimo fatto. Alberto Stasi è stato condannato con sentenza definitiva, mentre Andrea Sempio è imputato in un altro procedimento. Non siamo davanti a due sentenze definitive in contrasto tra loro. Per questa ragione, a mio parere, l’eventuale eccezione dovrebbe essere respinta. Ritengo legittimo che la Procura abbia esercitato l’azione penale sulla base degli elementi raccolti e che ora il giudice valuti se disporre il processo. La possibile revisione della condanna di Stasi non comporta, di per sé, l’impossibilità di procedere nei confronti di Sempio”.
Che rapporto potrebbe esserci tra un eventuale processo a Sempio e la revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi?
“A mio parere, i due procedimenti potrebbero andare avanti autonomamente, anche perché i tempi di un eventuale giudizio di revisione non saranno necessariamente brevi.
I difensori di Stasi, tra cui l’avvocata Giada Bocellari, hanno annunciato la presentazione dell’istanza di revisione, sulla quale dovrà pronunciarsi la Corte d’Appello di Brescia. Ritengo che ci siano gli elementi per considerare accoglibile questa richiesta, naturalmente nei limiti delle valutazioni che spettano ai giudici. L’articolo 630 del Codice di procedura penale individua quattro casi nei quali può essere richiesta la revisione di una sentenza definitiva. A mio parere, in questa vicenda potrebbero assumere rilievo soprattutto due ipotesi.
La prima è quella prevista dalla lettera c, quando dopo la condanna sopravvengono o vengono scoperte nuove prove che, da sole oppure insieme a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. La seconda è prevista dalla lettera d, che riguarda le condanne pronunciate in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, oppure di altri fatti previsti dalla legge come reato.
Su quest’ultimo aspetto considero particolarmente importanti i nuovi approfondimenti relativi agli accertamenti svolti dal RIS di Parma nel 2007. Mi riferisco soprattutto alle analisi genetiche sui pedali della bicicletta di Stasi e ad alcuni risultati che, secondo quanto emerso dalle nuove verifiche, non sarebbero stati trasmessi alle parti, al pubblico ministero che conduceva le indagini e al giudice Vitelli.
Bisogna distinguere il lavoro del RIS come struttura dalle eventuali responsabilità individuali. Se venissero accertate omissioni o falsità capaci di incidere sulla condanna, ci troveremmo davanti a elementi da valutare anche ai fini della revisione. Sarà necessario dimostrare che cosa sia effettivamente accaduto e quale fosse il valore scientifico dei risultati. Spetterà poi alla Corte d’Appello di Brescia stabilire se sussistano i presupposti previsti dall’articolo 630″.
Lei si dice convinto dell’innocenza di Alberto Stasi. Su quali elementi concreti fonda questa convinzione e quali potrebbero assumere un peso decisivo nella revisione?
“La mia è una convinzione personale, maturata seguendo il caso e approfondendo gli elementi della condanna. Ho grande stima per il lavoro portato avanti dalla difesa di Stasi e per la tenacia dimostrata anche dalla sua famiglia. La condanna si è fondata su una serie di elementi indiziari, alcuni dei quali, a mio parere, sono stati fortemente ridimensionati dagli accertamenti successivi.
Penso innanzitutto alla questione del materiale pedopornografico. Stasi è stato assolto definitivamente dalla relativa accusa, eppure il tema della pornografia ha continuato ad avere un ruolo importante nella ricostruzione del possibile movente dell’omicidio. Un altro elemento riguarda l’ipotesi dell’incidente domestico. È stato sostenuto che Stasi avesse cercato inizialmente di accreditare questa versione. A mio parere, gli atti mostrano una situazione diversa. Stasi aveva parlato della possibilità che Chiara fosse stata uccisa, mentre l’ipotesi dell’incidente domestico era stata formulata inizialmente dai carabinieri. C’è poi tutta la questione delle tracce di sangue e delle scarpe. Uno degli elementi utilizzati contro Stasi riguardava il fatto che, entrando nell’abitazione, non si sarebbe sporcato le scarpe di sangue. A mio parere, questa valutazione deve essere riconsiderata alla luce di diversi aspetti. Le scarpe vennero sequestrate ore dopo e bisogna tenere conto del possibile essiccamento delle tracce ematiche, del tempo trascorso e degli spostamenti successivi.
Considero poi molto importanti gli accertamenti medico-legali più recenti, in particolare quelli della professoressa Cristina Cattaneo, che hanno contribuito a rimettere in discussione la ricostruzione dei tempi dell’aggressione e della morte di Chiara Poggi. Bisogna ricordare che, secondo la ricostruzione che portò alla condanna, Stasi avrebbe dovuto compiere l’omicidio, ripulirsi, tornare a casa in bicicletta e riprendere a lavorare al computer in una finestra temporale estremamente ristretta, di circa 25 minuti. L’alibi informatico assume quindi un’importanza particolare. La ricostruzione dell’orario della morte e delle attività svolte da Stasi al computer è uno degli aspetti che, a mio giudizio, merita maggiore attenzione. Restano inoltre le questioni relative al movente, alla ricostruzione del rapporto tra i due fidanzati e agli accertamenti effettuati nell’abitazione. Credo che quelli di cui abbiamo parlato siano soltanto alcuni degli elementi che potranno essere valutati. I difensori di Stasi hanno annunciato ulteriori novità da inserire nell’istanza di revisione. Sarà importante esaminare quelle prove e capire quale valore potranno avere davanti alla Corte d’Appello di Brescia”.
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