Ilva: commissari, sentenza Consulta non incide su operativita’
La sentenza della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale il decreto Ilva del 2015 che consentiva la prosecuzione dell’attivita’ dello stabilimento pugliese non ha alcun impatto sulla continuita’ dell’attivita’ produttiva. Lo spiegano in una nota i commissari straordinari. “In merito alle notizie riportate dagli organi di stampa sulla sentenza di incostituzionalita’ dell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 e degli articoli 1 comma 2 e 21 octies della legge 6 agosto 2015, n. 132, Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria rende noto che tale decisione non ha alcun impatto sulla continuita’ dell’attivita’ produttiva in quanto la restituzione dell’Altoforno 2 e’ stata ottenuta da Ilva nel settembre 2015 non in base al decreto oggi dichiarato illegittimo, ma in forza di un provvedimento della Procura che, in accoglimento di un’istanza presentata dalla societa’ ai sensi dell’art. 85 disp. Att. c.p.p., ha restituito l’impianto condizionatamente all’adempimento di determinate prescrizioni in materia di sicurezza, poi attuate”. “La sentenza della Corte Costituzionale – sottolinea il commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi – non incide minimamente sulla operativita’ dell’impianto. Pur in presenza del decreto legge, oggi giudicato incostituzionale, per il dissequestro dell’altoforno avevamo scelto di intesa con la Procura di Taranto la via ordinaria prevista dal codice di procedura penale. Le norme del decreto dunque avrebbero rappresentato solo una soluzione alternativa, che non e’ stata pero’ perseguita. Per questo motivo non c’e’ nulla da temere per Ilva dalla sentenza della Corte Costituzionale”.
Ilva: Consulta, incostituzionale il decreto del 2015
E’ incostituzionale il “decreto Ilva” del 2015 che consentiva la prosecuzione dell’attivita’ di impresa degli stabilimenti, in quanto di interesse strategico nazionale, nonostante il sequestro disposto dall’autorita’ giudiziaria per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 58 depositata oggi (relatrice Marta Cartabia)
– La sentenza dichiara illegittimi sia l’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, numero 92 (“Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”) sia gli articoli 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, numero 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, numero 83, recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”). La questione nasce a seguito dell’infortunio mortale subito da un lavoratore dell’Ilva esposto, senza adeguate protezioni, ad attivita’ pericolose nell’area di un altoforno dello stabilimento di Taranto. L’altoforno era stato sequestrato dall’autorita’ giudiziaria ma, pochi giorni dopo, il legislatore aveva disposto la prosecuzione dell’attivita’ di impresa, alla sola condizione che entro 30 giorni la parte privata colpita dal sequestro approntasse un piano di intervento contenente “misure e attivita’ aggiuntive, anche di tipo provvisorio”, non meglio definite. La Corte costituzionale ha applicato gli stessi principi della sentenza numero 85 del 2013 in base ai quali “il legislatore, pur in presenza di sequestri dell’autorita’ giudiziaria, puo’ intervenire per consentire la prosecuzione dell’attivita’ in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumita’ dei lavoratori, sia le esigenze dell’iniziativa economica e della continuita’ occupazionale”. In quell’occasione, la Corte ritenne che tali principi fossero stati rispettati; in questo caso, invece, la Corte ha ritenuto che il legislatore abbia “privilegiato unicamente le esigenze dell’iniziativa economica e sacrificato completamente la tutela addirittura della vita, oltre che dell’incolumita’ e della salute dei lavoratori”. Pertanto, stavolta i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittima la norma oggetto del giudizio, oltretutto introdotta e tenuta in vita “con un’anomala procedura legislativa”: la norma era stata infatti introdotta con un decreto-legge subito dopo il sequestro dell’impianto, poi era stata abrogata apparentemente con la legge di conversione di un altro decreto legge ma, simultaneamente, era stata trasposta in un altro articolo della stessa legge di conversione, con una clausola che manteneva per il passato gli effetti gia’ prodotti.
