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Manovra/ Rischio boomerang per gli sgravi contributivi

di Giovanni Esposito

La legge di Stabilità 2015 prevede che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Nella relazione tecnica allegata alla bozza della Legge di stabilità, stimando 1 milione di contratto incentivati nel 2015, rispetto alle 636 mila assunzioni a tempo indeterminato del 2013, si immagina di indurre almeno un incremento del 57,2% delle nuove assunzioni “stabili”.

A parte il fatto che le cifre tonde (1 milione) non sono indice di scientificità, gli effetti sembrano sovrastimati e di breve respiro. La stessa legge di stabilità, infatti, sopprime i benefici contributi di cui all’art. 8, co. 9, L. 407/90, quelli che da circa un quarto di secolo, al costo  annuo di 1,16 miliardi di euro, agevolano, già per un periodo di 36 mesi, le assunzioni a tempo indeterminato presso qualsiasi tipo di azienda (50% di sgravio), oppure imprese artigiane ed aziende di qualunque tipo purché operanti nel Mezzogiorno (100% di sgravio).

Per poter stimare gli effetti incrementativi, cosi come sono state quantificate le maggiori entrate contributive derivante dalla soppressione del precedente sgravio, andava quantomeno considerato quante di quelle 636 mila assunzioni avevano beneficato della ex 407/90 che, fra l’altro, non pone limiti di esonero (la nuova misura prevede il tetto retributivo di 26 mila euro su base annua) ed estende lo sgravio anche ai contributi Inail (esclusi dall’intervento annunciato dal Governo Renzi). Il silenzio della Relazione Tecnica su questo punto alimenta i dubbi sui reali effetti positivi: infatti dal 1° gennaio 2015 le aziende a sud del Garigliano non avranno alcun reale sgravio aggiuntivo (in realtà, per le ragioni prima esposte, vi sarà un leggero peggioramento) per le assunzioni a tempo indeterminato.

Da ultimo, non in ordine di importanza, si sostituisce uno sgravio strutturale (407/90), con una misura una tantum. Ma cosa accadrà dal 1° gennaio 2016, quando, per la prima volta dagli ultimi 25 anni, chi assumerà a tempo indeterminato non potrà usufruire di alcuna agevolazione? Anche su questo la Relazione Tecnica tace.