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Nomina Prestipino illegittima I dettagli della sentenza del Consiglio di Stato

Per Consiglio di Stato c’è “un vulnus al generale principio di legalità che regge l’intera azione amministrativa, inclusa quella del CSM”

Il Consiglio di Stato decide che è “illegittima la delibera del Csm di nomina di Prestipino a procuratore di Roma”, respingendo gli appelli dell’attuale procuratore Michele Prestipino e del Consiglio Superiore della magistratura contro la sentenza del Tar Lazio che lo scorso 16 febbraio…

Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato che reputa illegittima la nomina del Procuratore Capo di Roma, Michele Prestipino?

Il Consiglio di Stato decide che è “illegittima la delibera del Csm di nomina di Prestipino a procuratore di Roma”, respingendo gli appelli dell’attuale procuratore Michele Prestipino e del Consiglio Superiore della magistratura contro la sentenza del Tar Lazio che lo scorso 16 febbraio aveva accolto il ricorso di Marcello Viola, altro magistrato, procuratore generale di Firenze, candidato al ruolo di procuratore a Roma e che in precedenza aveva preso più voti dei concorrenti, in una terna di candidati.

Viola era, “in ragione dei titoli e delle esperienze acquisiti”, racconta nelle premesse la sentenza, “risultato destinatario, con il maggior numero di voti favorevoli rispetto agli altri candidati, della proposta di nomina della competente V Commissione consiliare”.

“Prima che tale proposta venisse formalizzata al Plenum del CSM, sopravveniva la notizia di un’indagine penale della Procura della Repubblica di Perugia circa tra l’altro alcuni componenti dell’organo di governo autonomo della magistratura”. A quel punto dopo una serie di procedure interne Viola viene sostituito nella lista (nel gruppo di tre magistrati tra cui scegliere) dal magistrato Michele Prestipino. Ma va ricordato cosa sostiene Viola che si oppone per vie legali al passaggio, cioè che anche se era stato escluso dalla terna, da un lato, il Csm ammetteva come fosse acclarato il suo mancato coinvolgimento nella vicenda di Perugia e che fosse parte offesa, ma al tempo stesso revocava l’originaria proposta in suo favore senza dare giustificazioni.

Viola era ricorso al Tribunale amministrativo che accoglieva le sue motivazioni. Ma Prestipino, diventato intanto Procuratore Capo di Roma, si appellava proprio al Consiglio di Stato. “Il Consiglio Superiore della Magistratura si costituiva in giudizio, concludendo per l’accoglimento dell’appello. Anche il dott. Viola si costituiva, deducendo invece l’infondatezza dell’appello, che chiedeva fosse respinto”.

La sentenza del Consiglio di Stato ritiene che l’appello di Prestipino “non sia fondato” perché si basa su una proposta della V Commissione, interna al Csm, che ritornando sulle proprie precedenti determinazioni, immotivatamente aveva escluso Viola dai candidati da proporre al Plenum per la decisione, prima invece considerato da proporre. Inoltre sostiene che il Csm ha valutato e comparato in modo illegittimo le rispettive attitudini direttive di Prestipino e di Marcello Viola.

Uno dei passaggi particolari della complessa sentenza, a cura di un collegio di 5 magistrati del Consiglio di Stato, è quando dicono che “si è costretti quindi a rilevare, anche sotto tale profilo, che gli atti impugnati scontano un’intrinseca contraddizione logica che si spinge fino alla manifesta irragionevolezza, laddove da un lato valorizzano le funzioni di aggiunto svolte per appena poco più di tre mesi dal dott. Prestipino Giarritta, ma dall’altro implicano che lo svolgimento, e per ben tre anni, della funzione direttiva di secondo grado di Procuratore Generale presso una delle principali Corti d’Appello (Firenze, ndr) italiane sia troppo breve per ‘validare appieno i risultati conseguiti’”.

La procedura è stata sbagliata. “Per ritornare dunque sulla proposta e mutarla, la Commissione avrebbe dovuto dare”, scrive la sentenza, “puntuale giustificazione del proprio disparere rispetto quella precedente valutazione, poggiandola su specifici fatti oggettivi sopravvenuti e adeguati a fondare un tale ribaltamento […]. Un’elementare esigenza di coerenza e linearità complessiva dell’azione amministrativa impone un siffatto onere di giustificazione e motivazione. Diversamente, una valutazione che la legge vuole poggiata su parametri tecnici si presterebbe a divenire espressione di mera, oscillante a piacimento, volontà: con chiaro vulnus al generale principio di legalità che regge l’intera azione amministrativa, inclusa quella del C.S.M., e che nello Stato di diritto impone che l’amministrazione manifesti la coerenza e la plausibilità delle proprie opzioni”.

Ma tecnicamente la vicenda non è chiusa, anche dopo questa sentenza del Consiglio di Stato. Ora la decisione dovrà essere presa dal Csm, che dovrà esprimersi nuovamente sulla nomina di Prestipino e l’esclusione di Viola.