Raoul Bova indagato per reati tributari

Il tribunale di Roma dovrà accertare se Raoul Bova, indagato per una serie di reati tributari, ha avuto una "condotta penalmente rilevante" e decidere nuovamente sul sequestro preventivo per equivalente di immobili di proprietà del noto attore. Lo scrive Italia Oggi. Lo ha stabilito la Cassazione decidendo sul ricorso avanzato dalla procura di Roma, che indaga dopo un controllo della Polizia tributaria della Guardia di Finanza sulla cessione di una percentuale dei proventi dell'attore alla Sammarco S.r.l., le cui quote sono ripartite per il 20% a Bova e per l'80% a una della sue sorelle.
Bova, com'è riportato nella sentenza depositata oggi in Cassazione, è indagato per sei violazioni del decreto legislativo 74 del 2000, per aver indicato nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2005 al 2010 elementi passivi fittizi. Prima il gip, poi il tribunale di Roma avevano ritenuto di non dover provvedere al sequestro per equivalente degli immobili. Infatti, nonostante il tribunale avesse assunto "un abuso di diritto" nella costituzione della società, il cui "unico scopo" era "la corresponsione di un'elevatissima percentuale degli incassi di Bova" per "operare una riduzione della base imponibile e quindi di eludere le imposte dovute", il giudice aveva concluso che "la condotta elusiva non aveva, allo stato della legislazione, rilevanza penale", per cui aveva ritenuto di non procedere al sequestro.
Il tribunale, scrive sempre Italia Oggi, si era limitato ad affermare che non poteva ritenersi pertinente l'ipotesi del "conferimento in società", in quanto tale ipotesi concerne il caso di trasferimento della proprietà (per lo più di beni immobili, ma non solo) da socio alla società, e scrive la Terza Sezione penale della Cassazione, "sbrigativamente ha concluso che non poteva essere accolto l'appello del pm in quanto il Bova ha posto in essere una condotta elusiva non espressamente e tassativamente prevista come tale dalla legislazione tributaria e che quindi allo stato può essere repressa esclusivamente con gli strumenti amministrativi e civilistici".
Una motivazione, a giudizio della Suprema, "oltre che meramente apparente e apodittica (non spiegando il motivo per cui le previsioni contrattuali non potessero essere ricondotte alla ipotesi di "conferimenti") rivela che non si è tenuto conto della nuova formulazione dell'articolo 2464 del codice civile (sui conferimenti alle società, ndr), applicabile alla fattispecie in esame, essendo stato il contratto tra il Bova e la società Sammarco s.r.l. (stipulato nel 1996) rinnovato ogni anno". I giudici del rinvio, concludono i supremi giudici, "accerteranno se la ritenuta condotta elusiva violi le specifiche disposizioni e possa configurarsi come penalmente rilevante".