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Sciopero aerei: rimborso, riprotezione e risarcimento, che cosa prevede la normativa

Volo cancellato per sciopero: quando spettano rimborso, riprotezione, assistenza e compensazione fino a 600 euro

Sciopero aerei: rimborso, riprotezione e risarcimento, che cosa prevede la normativa

Quando un volo viene cancellato per uno sciopero, il passeggero ha diritto a scegliere tra rimborso del biglietto e riprotezione. La compensazione da 250 a 600 euro dipende invece dal tipo di sciopero e dal preavviso ricevuto. Qui il calendario completo degli scioperi dei trasporti di luglio 2026.

Sciopero aerei: volo cancellato, rimborso o riprotezione

Il Regolamento europeo 261/2004 prevede che, in caso di cancellazione, la compagnia offra al passeggero la scelta tra il rimborso del biglietto e un trasporto alternativo verso la destinazione finale. La riprotezione può avvenire alla prima occasione disponibile oppure in una data successiva compatibile con le esigenze del viaggiatore e con i posti disponibili.

Il rimborso deve comprendere la parte di viaggio non effettuata. Può riguardare anche le tratte già percorse quando il volo cancellato rende inutile l’intero itinerario. In presenza di una coincidenza inclusa nella stessa prenotazione, la tutela si riferisce alla destinazione finale riportata sul contratto.

La compagnia deve garantire assistenza mentre il passeggero aspetta il volo alternativo. Sono previsti pasti e bevande in rapporto alla durata dell’attesa, due comunicazioni e, quando necessario, hotel e trasferimento tra aeroporto e struttura ricettiva. Questi obblighi restano anche quando la cancellazione deriva da una circostanza eccezionale.

Durante gli scioperi del trasporto aereo, l’Enac indica fasce di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. I voli inclusi negli elenchi garantiti devono essere effettuati, salvo modifiche operative comunicate dalle compagnie.

Quando spetta la compensazione fino a 600 euro

Oltre al rimborso o alla riprotezione, il passeggero può avere diritto alla compensazione pecuniaria:

  • 250 euro per voli fino a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per alcune tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per altri voli tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 euro per le tratte più lunghe.

La compagnia può ridurre la somma del 50% se offre un volo alternativo che arriva entro determinati limiti rispetto all’orario originario.

La compensazione non spetta quando la cancellazione viene comunicata almeno 14 giorni prima. Può essere esclusa anche con un preavviso più breve se il vettore offre una riprotezione che rispetta le finestre temporali fissate dal regolamento.

Sciopero aerei, protesta interne o esterna: che cosa cambia

Non tutti gli scioperi sono considerati circostanze eccezionali. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che uno sciopero organizzato dal personale della stessa compagnia per sostenere rivendicazioni dei lavoratori non esonera automaticamente il vettore dal pagamento della compensazione.

Uno sciopero esterno al controllo della compagnia, come quello dei controllori di volo, del personale aeroportuale o dei servizi di sicurezza, può invece essere qualificato come circostanza eccezionale. In quel caso il vettore può evitare la compensazione se dimostra anche di avere adottato tutte le misure ragionevoli. Rimborso, riprotezione e assistenza restano comunque dovuti.

Il reclamo va inviato prima alla compagnia aerea. In Italia può essere presentata una segnalazione all’Enac quando il vettore non risponde o fornisce una risposta ritenuta inadeguata. L’Ente Nazionale per l’Aviazione civile precisa che il reclamo relativo al Regolamento 261/2004 può essere presentato entro due anni dalla data del volo.

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