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Cronache
Violenza donne, ok dal Cdm a misure rigide: niente scorta, ma sì a vigilanza

Violenza sulle donne, il Cdm approva il ddl con misure di sicurezza più rigide: fermo per imminente pericolo, procedibilità d'ufficio e braccialetto elettronico

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per contrastare la violenza sulle donne. Un testo di 11 articoli frutto del lavoro delle ministre Lamorgese, Bonetti, Cartabia, Gelmini, Carfagna e Stefani. Tra le misure contenute nella bozza del ddl approvato in Cdm l'arresto per gli uomini più violenti non più solo in flagranza di reato, la procedibilità d'ufficio per i maltrattamenti domestici e i braccialetti eletrronici. Non è stata invece raggiunta l'unanimità per quanto riguarda la scorta per le donne che denunciano, ma è stata approvata  la "vigilanza dinamica nei pressi dell'abitazione a tutela della persona offesa". 

Per quanto riguarda il braccialetto elettronico, l'art.2 dispone: "Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 276, al comma 1-ter, dopo le parole: “privata dimora” sono inserite le seguenti: “e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter”; b) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola “572,” sono inserite le seguenti: “56 e 575,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette.

L'art. 6 del provvedimento prevede che all’articolo 384 del codice di procedura penale, siano apportate "le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice”.

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    misure di protezione violenza domesticaviolenza sulle donne
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