Il nuovo limite interessa le spese sostenute nel 2025 per la frequenza scolastica e consente di calcolare la detrazione del 19% su un massimo di 1.000 euro per ogni figlio. Il risparmio fiscale può quindi arrivare a 190 euro per studente, ma alcuni pagamenti non vengono caricati automaticamente dal Fisco.
Le Entrate chiariscono quali costi sono già caricati e come dividere la detrazione tra i due genitori
Chi non ha ancora trasmesso la dichiarazione ha tempo fino al 30 settembre 2026 per il 730. Il modello Redditi può invece essere inviato entro il 2 novembre: il termine del 31 ottobre cade quest’anno di sabato e il 1° novembre è domenica.
Tra gli importi da controllare ci sono soprattutto quelli relativi ai servizi forniti fuori dalla gestione diretta degli istituti. Le Faq dell’Agenzia delle Entrate spiegano: “i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi pre e post scuola, sono spesso gestiti dai Comuni o da altri enti Locali, i quali, qualora non rientrino nell’alveo dei soggetti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma gestiscono solo alcuni servizi per scuole terze, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata”.
Mensa, scuolabus, pre e post scuola possono quindi non risultare nel 730 predisposto dall’Agenzia. Chi possiede i requisiti per beneficiare della detrazione può «indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili». L’inserimento modifica la precompilata e permette al Fisco di effettuare i controlli formali sugli importi aggiunti direttamente dal contribuente.
Diversa la situazione per i dati trasmessi dagli istituti scolastici. Nella precompilata possono essere già presenti tasse scolastiche, contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti o dai loro organi e sostenute per la frequenza. Rientrano, per esempio, mensa e servizi scolastici integrativi, gite, assicurazione e altri contributi destinati ad ampliare l’offerta formativa quando sono stati deliberati dagli organi d’istituto.
Le tasse pagate per iscrizione, frequenza, esami e rilascio dei diplomi tramite F24 sono comunque disponibili al Fisco. Le Faq precisano che «informazioni infatti sono già in possesso dell’agenzia delle Entrate e non vengono quindi trasmesse dagli istituti scolastici».
Un controllo specifico va fatto anche sul foglio informativo allegato alla precompilata. “Sono incluse, inoltre, nel solo foglio informativo – continua la faq – allegato alla dichiarazione precompilata anche le erogazioni liberali effettuate, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa”. In questo caso l’importo non entra automaticamente nella dichiarazione: chi vuole utilizzarlo deve integrare la precompilata.
Conta anche chi ha materialmente sostenuto il costo. «le spese scolastiche sono esposte, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico».
Se hanno pagato entrambi i genitori e i documenti indicano la quota sostenuta da ciascuno, la cifra può essere ripartita. Le Entrate precisano: “nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni studente”.
Il limite di 1.000 euro resta complessivo per ogni studente, anche quando la spesa viene ripartita tra padre e madre.

