
Istituito con risoluzione n. 102 del 30 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo “6858” per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 3 della legge n. 193/00, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della legge n. 354/75, o detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia e del lavoro n. 148/14. Soppressione del codice tributo “6741”.
E’ consentito l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Codice tributo “6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con provvedimento Provvedimento 27 novembre 2015, n. 153321, ha approvato le modalità e i termini in uso dal 1° gennaio 2016 per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che partecipano al processo di riqualificazione dei detenuti attraverso l’assunzione o l’effettivo svolgimento di attività formativa in favore degli stessi, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 148/14.
Il credito d’imposta spetta nella misura di:
– 520 euro mensili per ciascun lavoratore assunto tra i detenuti o internati, detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno;
– 300 euro mensili per ciascun lavoratore assunto tra i detenuti in semilibertà o internati semiliberi.
