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Bonus bollette 2026, arriva lo sconto: chi lo riceve, i requisiti Isee e quando sarà accreditato

Nessuna domanda per il cliente. L’accredito dipende dall’adesione del venditore e dai consumi registrati sulla fornitura residente

Bonus bollette 2026, arriva lo sconto: chi lo riceve, i requisiti Isee e quando sarà accreditato

Dal 15 luglio i fornitori possono aderire alla misura prevista dal decreto Energia. Lo sconto sarà calcolato sui consumi del primo bimestre e riconosciuto senza domanda ai clienti degli operatori che scelgono di applicarlo.

Il venditore deve aderire entro il 31 agosto, poi applica lo sconto nella prima fattura utile

Il nuovo contributo sulle bollette elettriche dipende dalla decisione del venditore. Le società energetiche possono aderire alla procedura dal 15 luglio al 31 agosto, sia nel 2026 sia nel 2027, indicando anche il segmento di mercato interessato: mercato libero, offerte Placet, maggior tutela o servizio a tutele graduali.

L’adesione obbliga l’operatore ad applicare il beneficio a tutti i clienti del segmento scelto che rispettano le condizioni previste. Chi ha una fornitura presso una società che non partecipa all’iniziativa non riceverà lo sconto, anche con un ISEE e consumi compatibili.

Il contributo riguarda i clienti domestici residenti che non percepiscono già il bonus sociale elettrico. Le fasce individuate da ARERA sono tre:

  • nuclei con meno di quattro figli e ISEE superiore a 9.796 euro e fino a 15.000 euro;
  • nuclei con meno di quattro figli e ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 25.000 euro;
  • famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro.

Le soglie partono oltre i limiti del bonus sociale ordinario. Le famiglie già beneficiarie di quell’agevolazione restano quindi escluse dal nuovo contributo volontario.

L’importo varia in base ai consumi. Lo sconto corrisponde alla componente del prezzo destinata a coprire l’acquisto dell’energia elettrica, applicata ai kilowattora utilizzati nel primo bimestre dell’anno. Con il limite previsto dalla norma, il beneficio può arrivare a circa 60 euro per ciascun anno. Chi ha consumato meno riceverà una cifra più bassa.

Per essere ammessi, i consumi registrati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio devono essere inferiori a 0,5 MWh, equivalenti a 500 kWh. Il prelievo complessivo nei dodici mesi compresi tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno di riferimento deve restare sotto i 3 MWh, cioè 3.000 kWh.

Per le forniture attivate dopo il 1° gennaio viene considerato il primo bimestre completo. L’attivazione deve comunque risultare effettuata entro il 31 maggio dell’anno interessato.

Acquirente Unico controllerà anche la corrispondenza tra il codice fiscale presente nella DSU e quello dell’intestatario della bolletta. La fornitura deve essere classificata per uso domestico e riferita alla residenza.

Un’altra condizione riguarda il cambio di operatore. Il venditore associato alla fornitura deve essere lo stesso al 1° gennaio e al 1° luglio, oppure deve coincidere con quello scelto al momento dell’attivazione, quando il contratto è iniziato successivamente.

Il cliente non deve inviare moduli. Dal mese di luglio l’INPS trasmette gli elenchi dei nuclei con una DSU valida. Il Sistema informativo integrato incrocia questi dati con il codice POD, l’intestatario, la tipologia della fornitura e i consumi registrati.

A partire da agosto, entro il giorno 20 di ogni mese, gli operatori aderenti riceveranno soltanto la conferma del diritto al contributo, insieme al codice fiscale e al POD. Il venditore non avrà accesso al valore dell’ISEE o ad altre informazioni sul reddito familiare.

Lo sconto sarà inserito nella prima bolletta utile di competenza di agosto. La procedura continuerà anche per le DSU presentate successivamente, fino alla trasmissione degli ultimi elenchi prevista nel gennaio 2028 per le attestazioni riferite al biennio.

ARERA rilascerà un’attestazione agli operatori partecipanti e pubblicherà l’elenco dei venditori aderenti. L’Autorità controllerà le somme effettivamente riconosciute e potrà revocare l’attestazione o cancellare dall’elenco le società che applicano la misura in modo irregolare.

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