Economia
Cassazione: sì al congedo per chi assiste un disabile di notte
La Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di un uomo, riconoscendogli anche il diritto a essere reintegrato in azienda
Non compie alcuna irregolarità il lavoratore che beneficia di un congedo straordinario retribuito per prendersi cura di un familiare disabile se concentra la sua assistenza al malato nelle ore notturne, facendosi aiutare da altri durante la giornata. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato l'illegittimita' del licenziamento di un uomo, riconoscendogli anche il diritto a essere reintegrato in azienda, il quale, durante indagini fatte eseguire dal datore di lavoro, era stato visto per diversi giorni presso la sua abitazione e non a casa della madre disabile grave, dove aveva spostato la residenza per assisterla durante il periodo di congedo (2 anni) dal lavoro.
Il dipendente si era difeso sottolineando di aver prestato alla madre un'assistenza notturna, dato che la donna aveva manifestato "tendenza alla fuga, insonnia notturna e tratti di ipersonnia diurna" per cui vi era stata la necessità per il figlio di restare sveglio tutta la notte per evitare "possibili fughe"che gia' in passato si erano verificate.
La societa' datrice di lavoro aveva pero' emesso un provvedimento di licenziamento disciplinare a carico dell'uomo evidenziando invece che "l'assistenza, per essere adeguata" a quanto previsto dalla legge sul congedo "avrebbe dovuto essere prestata in via principale e privilegiata" dal dipendente "e solo in via residuale da altre persone".
La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi dalla sezione lavoro, ha dato ragione all'uomo, ritenendo "accertato", come emerso dai giudizi dil merito, che egli "prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone", per cui l'addebito contestatogli dall'azienda era "insussistente".
"Ne' puo' ritenersi - osserva la Cassazione - che l'assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario possa ritenersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessita' di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino - rilevano i giudici di piazza Cavour - complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile".
Alla luce di cio', conclude la Corte, "pur risultando materialmente accertato" che il lavoratore "si trovasse in alcune giornate del giugno 2013 lontano dall'abitazione della madre non e' sufficiente a far ritenere sussistente il fatto contestato perche' una volta accertato che, ferma la convivenza, questi comunque prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone, con modalita' da considerarsi compatibili con le finalita' dell'intervento assistenziale, tanto svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta".
