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Computo in gestione separata Inps

I chiarimenti nella circolare Inps n. 184 del 18 novembre 2015.
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Con circolare n. 184 del 18 novembre 2015, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo spettante a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata, prevista dall’articolo 3 del D. M. 2 maggio 1996, n. 282. Quest’ultimo dispone che “gli iscritti alla gestione separata, che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

Gli argomenti oggetto di approfondimento della circolare sono diversi. Tra questi, la modalità e le condizioni di esercizio della facoltà di computo, i periodi di contribuzione computabili, il sistema di calcolo e la misura del trattamento.