Un’impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue nelle cause relative ad Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l’accesso ai benefici nel 2025, richiamando l’amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza. Per la Corte, una procedura concorsuale subordinata all’accertamento dell’insolvenza rende l’impresa ‘in difficoltà’ ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Spetta al giudice italiano verificare il presupposto e decidere.
La Corte rileva quindi che l’Italia si è limitata ad allineare la propria normativa in materia di aiuti di Stato a favore dell’energia, alle prescrizioni della disciplina della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia. Disciplina secondo la quale gli aiuti per l’energia non devono essere concessi a imprese in difficoltà alla luce degli orientamenti in materia di aiuti al salvataggio.
Inoltre, per la Corte di Giustizia il fatto che le procedure concorsuali di insolvenza previste dalle legislazioni degli Stati membri perseguano l’obiettivo di ripristinare la redditività economica delle imprese interessate, non rimette in discussione il fatto che tali imprese siano imprese in difficoltà in base agli orientamenti sugli aiuti al salvataggio. E gli aiuti a favore dell’energia non possono essere confusi con gli aiuti al salvataggio, avendo quest’ultimi obiettivi diversi. Di conseguenza, qualsiasi deroga a tali regole costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, in particolare quelli di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.


