Fondato nel 1996 da Angelo Maria Perrino
Direttore responsabile Marco Scotti

Home » Economia » Cumulabilità riscatto laurea e congedo parentale

Cumulabilità riscatto laurea e congedo parentale

L’Inps sulla possibilità di cumulo prevista dalla manovra di Stabilità.
logo fondazione studi
 

Con circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, l’Inps ha fornito istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha abrogato la vecchia norma che stabiliva che le due facoltà di riscatto erano alternative e l’esercizio di una escludeva l’altra. Pertanto, ha ammesso la cumulabilità in questione che opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. Per cui, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente e le istanze potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Nella circolare, inoltre, si specifica che le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle strutture territorali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016 con onere calcolato alla predetta data.