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Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
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Il Jobs Act ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale.

Queste nuove previsioni, apportate con il Decreto legislativo n.80/2015, hanno una validità limitata nel tempo. Attualmente il congedo parentale su base oraria può essere fruito secondo le indicazioni del nuovo comma 1 ter aggiunto dal decreto all’art. 32 del Testo Unico, ovvero a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto) ed inizialmente solo fino al 31 dicembre 2015. Per completezza il decreto legislativo n. 148/2015, art. 43 c.2, ha poi esteso tale previsione anche per gli anni successivi.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina nel suo ultimo approfondimento i criteri di fruizione oraria del congedo, i criteri di computo e indennizzo, la cumulabilità, la contribuzione figurativa, le modalità di presentazione della domanda, i flussi delle denunce Uniemens ed i conguagli. – Leggi l’approfondimento della Fondazione Studi