Dott.ssa Donatella Dragone
Avv. Matteo Sances
La Commissione Tributaria è chiamata a valutare non solo la legittimità o meno degli accertamenti ma, nel caso in cui dovesse ritenere errati i calcoli dell’Agenzia delle Entrate, può rideterminare anche le pretese fiscali.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con sentenza n.152/44/13, depositata in data 27/11/2013 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti) pur dichiarando legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, ha tuttavia sottolineato come i calcoli dell’Ufficio fossero errati e dunque ha provveduto al ricalcolo delle imposte riducendole considerevolmente.
La Commissione Tributaria, infatti, nella fattispecie in questione rileva come la documentazione fornita dal contribuente non fosse stata adeguatamente esaminata nel precedente grado di giudizio.
Nello specifico, i giudici rilevano come “Tale documentazione non è stata esaminata dal Primo Giudice che ha sbrigativamente rigettato la richiesta di riduzione dell’imponibile con la formula <
Sempre in merito al potere dei giudici di rideterminare gli accertamenti, è bene far presente che la Suprema Corte da tempo ha affermato che “il giudizio tributario è costruito, formalmente, come giudizio di impugnazione dell’atto, ma tende all’accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l’atto è il <
