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Fisco/ Paradisi fiscali in estinzione: anche il Lussemburgo dice addio al segreto bancario

bancarotta

I vostri incubi sono popolati dall’Agenzia delle Entrate? Non riuscite più a tollerare un prelievo pari, in media, al 44% del Pil (ma a dicembre scorso si è toccata una punta del 52% come ricordato di recente dal premier in carica Mario Monti) e che rischia di aumentare anche quest’anno visto che il Pil dovrebbe calare mentre alcune tasse aumenteranno?

Un tempo la soluzione sarebbe stata semplice: per sfuggire alla voracità del fisco sarebbe bastato portare la vostra azienda o i vostri capitali personali all’estero. “Bei tempi” passati, che probabilmente non torneranno più, dopo che la Svizzera ha iniziato a collaborare con le autorità fiscali degli Stati Uniti e di molti paesi europei, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia comprese, e dopo che il “crack” di Cipro ha di fatto obbligato Nicosia a sacrificare la propria industria finanziaria “offshore” pur di ricevere gli indispensabili aiuti comunitari. Se qualcuno si era illuso che almeno il Lussemburgo potesse costituire un “rifugio sicuro” per tutti i contribuenti infedeli d’Europa, ebbene è di oggi la notizia che anche il Granducato è pronto ad abrogare il segreto bancario dal primo gennaio 2015, come ha annunciato ufficialmente il premier Jean-Claude Juncker.

Secondo Juncker, del resto, Vaduz non dipenderebbe “in modo esistenziale dal segreto bancario. La nostra piazza finanziaria non vive né di denaro sporco, né di evasione fiscale”. Una excusatio non petita che sembra manifestare il crescente disagio delle autorità lussemburghesi a fronte di un pressing molto forte da parte della Germania e di altri stati membri dell’area dell’euro perché si chiudano le ultime falle nella rete anti-evasori e anti-riciclaggio che già la direttiva Ue sulla collaborazione amministrativa, varata nel 2005, aveva steso prevedendo regole sullo scambio automatico di informazioni riguardo in particolare le cinque principali categorie di reddito e capitale (redditi professionali, gettoni di presenza, prodotti di assicurazione vita, pensioni, proprietà e rendite immobiliari). In realtà di paesi con “fiscalità privilegiata” in grado di attirare capitali di origine non proprio cristallina ne restano al momento diversi, tutti peraltro inseriti in una “black list” del Tesoro italiano. Ne fanno parte “paradisi” tradizionali come Panama o il Principato di Monaco (Montecarlo), paesi medio orientali come il Bahrein e gli Emirati arabi uniti, “porti franchi” asiatici come Singapore. E poi, per vari aspetti, Angola, Antigua, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, le isole Mauritius, Portorico, l’Uruguay e la Svizzera stessa (per quanto riguarda le sole società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le holding, le società ausiliarie e quelle “di domicilio”).

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Naturalmente quella del Tesoro non è l’unica “black list”, anzi ogni stato ne ha una propria non necessariamente coincidente con quella italiana (in quella degli Stati Uniti è stato di recente inserito, ad esempio, il Vaticano). In più esiste una lista Ocse fatta di soli quattro nomi (Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay) di stati “non collaborativi” redatta nel 2009, a fianco della quale è stata stilata anche una “lista grigia” di altri 38 paesi (tra cui i nomi già ricordati della lista nera italiana) che a tale data si erano già rispettati a rispettare gli standard fiscali internazionali ma non avevano ancora sostanzialmente applicato gli accordi sottoscritti.

La situazione resta peraltro fluida, perché la determinazione di molti dei maggiori paesi del G20 è di ridurre se non a zero a pochi casi facilmente controllabili i rapporti tra i propri contribuenti e gli “stati canaglia”: a inizio gennaio, ad esempio, la Repubblica Italiana ha siglato una convenzione contro la doppia imposizione con un altro “porto franco” cinese, Hong Kong, che dunque è uscito dalla “black list” tricolore. Se poi non avete nulla da nascondere, sappiate che tutti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenute da un contribuente italiano vanno inseriti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

E questo indipendentemente dall’esistenza o meno di una qualche forma di riservatezza, come ad esempio i “mitici” conti cifrati svizzeri, che chiunque può accendere ormai anche con somme molto contenute, sempre però previa verifica effettuata dalla banca dell’identità del cliente e del beneficiario reale. Identità che (già oggi in Svizzera, entro i prossimi 20 mesi nel caso del Lussemburgo) non potranno essere mantenute celate al fisco in caso di verifica fiscale.

Luca Spoldi