
Il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali in vigore dal 25 giugno scorso, valorizza in maniera marcata il ruolo della contrattazione di secondo livello.
Il decreto legislativo n.81/2015, infatti, all’articolo 51 si occupa di regolare le norme di rinvio ai contratti collettivi prevedendo che salvo diversa previsione, ai fini del decreto, per
contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Dunque potranno essere anche i contratti di secondo livello, territoriali o aziendali, a regolare tutta una serie di istituti o comunque scelte che il decreto assegna agli attori negoziali, laddove non sia espressamente richiesto la stipulazione a livello nazionale.
Esaminando il decreto, la previsione contenuta al citato articolo 51, è tutt’altro che limitata a poche ipotesi.
Infatti, sono diverse le tipologie contrattuali che assegnano al secondo livello di contrattazione – coerentemente con la capacità per tali associazioni sindacali di rappresentare meglio le esigenze aziendali sia dei datori di lavoro che dei lavoratori – la prerogativa di procedere alla regolamentazione.
Basti pensare, ad esempio, al contratto a tempo determinato per il quale, rispetto alla disciplina previgente, la nuova regolamentazione dei limiti prevede salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Come si può notare, rispetto alla disciplina previgente saranno ora i contratti aziendali o territoriali a poter gestire situazione particolari e quindi modificare la disciplina legale ovvero quella prevista dai contratti collettivi nazionali.
Unico aspetto da tenere in considerazione riguarda il grado di rappresentanza.
Infatti, sarà necessario che a stipulare gli accordi siano esclusivamente le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero le loro rappresentanze eventualmente presenti in azienda (RSA o RSU).
