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La risposta l’ha data pochi giorni fa la Corte di Cassazione (sez. IV penale), chiamata ad esprimersi sul comportamento che le persone coinvolte a vario titolo in un incidente stradale dovrebbero tenere (sentenza N° 1276/15). La Corte è stata sollecitata ad esprimere un giudizio sul caso specifico di una persona che, interessata in un incidente stradale, si era allontanata, pur lasciano i propri recapiti ad un’altra delle persone coinvolte. Non certo un pirata della strada, dunque, ma un semplice allontanamento. Vediamo in dettaglio il pronunciamento della corte.
La vicenda
Un uomo aveva causato un incidente mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, effettuando una manovra improvvisa che aveva obbligato i veicoli che lo precedevano a frenare in modo brusco. Una delle persone che lo seguivano, una ragazza alla guida di uno scooter, aveva perso il controllo dello stesso, ferendosi lievemente. Accortosi dell’accaduto, il motociclista le aveva dato il proprio numero di telefono, allontanandosi successivamente. La ragazza, intanto, era stata soccorsa da una terza persona coinvolta nel tamponamento. A sua difesa, l’uomo, pur essendosi allontanato, sottolineava di aver lasciato i propri recapiti e, inoltre, di non ritenersi il diretto responsabile dell’incidente. La Corte non gli ha dato ragione: innanzitutto, il sinistro era stato conseguenza della sua manovra improvvisa e, in secondo luogo, egli era comunque obbligato a fermarsi fino al riconoscimento di tutte le parti coinvolte nel sinistro.
Il principio richiamato dalla corte, presente nel codice della strada (art. 189 comma 1), afferma che l’utente della strada ha l’obbligo di fermarsi per prestare soccorso dopo un incidente “comunque ricollegabile al suo comportamento”. Il passaggio evidenziato è fondamentale: ribadisce l’obbligo di soccorso da parte di chi causa un incidente ed estende tale obbligatorietà anche a chi causa un incidente, pur non essendone direttamente responsabile (come appunto era avvenuto nel caso descritto). Evidentemente, allora, il comportamento dell’uomo sarebbe stato legittimo solo nel caso in cui non ci fossero stati danni a terzi; in ogni caso, sarebbe stato comunque necessario lasciare le proprie generalità. A prescindere dalla presenza o meno di danni alle persone, comunque, sarebbe consigliabile fermarsi per tutto il tempo necessario alla risoluzione dell’incidente: ricordiamo che il codice della strada prevede che le persone coinvolte debbano mettere in atto tutto ciò che è necessario per consentire la circolazione stradale in sicurezza (comma 2).
