Conciliazione per il licenziamento - Affaritaliani.it

Lavoro

Conciliazione per il licenziamento

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Il datore di lavoro può risolvere in via stragiudiziale future controversie, in caso di licenziamento di lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dopo il 7 marzo 2015. Una delle novità più significative introdotte con il DLgs n. 23/15, contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, è costituita, senz’alcun dubbio, dall’offerta di conciliazione.

L’istituto in esame ha una finalità meramente deflattiva dello strumento processuale e riguarda i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché i lavoratori interessati assunti precedentemente a tale data con contratto a tempo determinato e/o di apprendistato la cui trasformazione e/o stabilizzazione a tempo indeterminato sia avvenuta successivamente a tale data. Infine riguarda i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo il 7 marzo 2015 hanno superato la soglia di 15 dipendenti.

Il tentativo di conciliazione può essere esperito in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113 del codice civile, o presso le Commissioni di certificazione, ivi comprese quelle istituite presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei consulenti del Lavoro e riguarda tutti i tipi di licenziamento a prescindere dalla motivazione.

Il datore di lavoro, nei 60 giorni successivi al licenziamento può, di propria iniziativa, offrire al lavoratore in una sede protetta (commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; sede sindacale ex art. 411 c.p.c.; organismi di certificazione – Enti bilaterali, Province,  Direzioni del lavoro, Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro) una somma di denaro, a mezzo assegno circolare, pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, strettamente correlata ad ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18. La peculiarità dell’offerta conciliativa è, oltremodo, rafforzata dalla previsione legislativa, della totale esenzione fiscale e contributiva della somma offerta, in considerazione della copertura economica posta a carico dell’Erario con importi progressivamente crescenti fino al 2024.