Clausola sociale per cambio d'appalto nei call center
Siglato il 30 maggio 2016 l'accordo tra i sindacati delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione (Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) che definisce i criteri per il cambio di appalto tra imprese che proseguano l'attività con lo stesso committente. L'articolo 1, comma 10, della legge 11/2016 stabilisce che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante (cosiddetta clausola sociale). Con questo nuovo accordo tra le parti viene ribadito che la "prosecuzione" del rapporto di lavoro può verificarsi solo in occasione di cambi di appalto che abbiano ad oggetto la medesima attività di call center presso lo stesso committente. Qualora si verifichi questa situazione, l'intesa collettiva introduce alcuni specifici obblighi di comunicazione a carico dell'impresa uscente e di quella aggiudicatrice.
L'impresa uscente deve comunicare il cambio di appalto alle organizzazioni sindacali territoriali e nazionali, unitamente alle Rsu, con la quale viene data indicazione sul numero e le condizioni di lavoro degli addetti interessati al cambio contrattuale. L'impresa aggiudicatrice, a sua volta, deve comunicare agli stessi destinatari l'aggiudicazione del servizio entro i 30 giorni antecedenti l' inizio delle attività. Una volta completate le comunicazioni, si apre una procedura di esame congiunto, finalizzata a definire le condizioni di lavoro applicabili al personale interessato dal passaggio da un'azienda all'altra. Secondo quanto previsto dall'accordo, i lavoratori interessati dal passaggio sono i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti. Il trasferimento del personale può avvenire secondo due diverse modalità: a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali applicate dal datore di lavoro precedente oppure con variazione delle modalità e delle condizioni del rapporto.