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Lavoro
Contratto a termine, agevolati gli stagionali
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Le assunzioni di lavoratori stagionali non concorrono ai limiti dei 36 mesi imposti dalla norma e non si applica il regime degli intervalli.

Con l’interpello n. 15 del 20 maggio 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune risposte in merito al contratto a termine in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/15 (Jobs act).

Il regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo, spiega il Ministero, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, salva l’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 1525/63 nelle more dell’adozione del decreto ministeriale.

L’interpellante pone analoga questione con riferimento alle disposizioni che stabiliscono la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali. 

Il Ministero aveva già affermato a suo tempo che in merito alle ragioni di “stagionalità” che possono determinare l’esclusione dal computo del lavoratore a termine, ferme restando le possibilità già elencate nel D.P.R. n. 1525/63, possono essere rintracciate ulteriori ipotesi nell’ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale.

Dal confronto delle disposizioni normative emerge come l’attuale quadro regolatorio continui a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/63, da individuare a norma dell’emanando decreto ministeriale, per le quali non operano i limiti di legge (commi 2 degli artt. 19, 21 e 23). In altri termini, il rinvio al D.P.R. n. 1525/63 avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.

I contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano un’eccezione al limite di durata massima stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità, quindi, non concorrono alla determinazione del limite di durata massima che opera, invece, per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

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