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Dimissioni controllate dalla DTL

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Approfondire il colloquio con i genitori prima di convalidare le dimissioni

Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare n.22350/15 ha diramato il 18 dicembre alle direzioni territoriali ulteriori elementi di valutazione ai fini della verifica della sussistenza di dimissioni genuine dei genitori.

L’art 55 del Dlgs 151/01 prevede che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso, Tfr, disoccupazione). La disposizione si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito il congedo di paternità e anche in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di dimissioni da parte dei genitori, le stesse devono essere convalidate da parte delle Dtl. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.

Il ministero con le nuove disposizioni richiede che la verifica da parte delle Dtl, tramite un approfondito colloquio con la lavoratrice/lavoratore interessati, accerti la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi alle dimissioni tra cui anche la possibilità di fruire del congedo parentale a ore (art. 7 del Dlgs 80/15), o la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 8, c. 7, del Dlgs 81/15).