Equitalia, riscossione coattiva, cosa bisogna sapere

Ben sappiamo che il contribuente ha vari strumenti per difendersi dalle pretese di Equitalia quando ha ragione (istanza di autotutela, ricorso al giudice competente, ecc..), ma quando ha torto? Soprattutto quando non può pagare? Cosa succede?
La norma stabilisce che le cartelle di pagamento devono essere pagate entro 60 giorni dalla loro notifica, successivamente il concessionario può iniziare le azioni esecutive, che consistono prima nel pignoramento e nell’ ipoteca e poi nella vendita forzata, con procedimenti diversi a seconda che si tratti di beni mobili, beni mobili registrati (automobili, moto, ecc..) e immobili.
Innanzitutto bisogna ricordare che non può essere iniziata alcuna azione quando è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, in tal caso il concessionario deve emettere apposito avviso per invitare il contribuente a pagare entro 5 giorni , con avvertenza che altrimenti inizierà la riscossione coattiva.
Dobbiamo poi ricordare che il fermo amministrativo degli autoveicoli, oppure l’iscrizione di ipoteca non può avvenire se non dopo il decorso di trenta giorni dalla notifica del relativo preavviso. A tal proposito ricordiamo che dopo il preavviso non segue un altro atto che ci informa dell’avvenuta iscrizione del fermo o dell’ipoteca; tali provvedimenti sono automatici. Altra cosa da ricordare è che se riteniamo di aver ragione l’avviso stesso è l’atto contro il quale dobbiamo fare ricorso, assistiti da professionisti abilitati come i Consulenti del Lavoro.
La norma pone comunque altri paletti per rendere più razionale e meno vessatoria l‘azione di riscossione: l’abitazione principale non può essere oggetto di esproprio (fatto salvo il caso che non sia abitazione di lusso). Per quanto riguarda le aziende, ricordiamo che gli autoveicoli strumentali non possono essere oggetto di fermo amministrativo e che tutti i beni strumentali (cioè necessari per l’attività) possono essere pignorati nell’ammontare massimo di un quinto (quindi un macchinario su cinque) e una vendita forzata non può avvenire prima di 300 giorni dal pignoramento.
In ultimo, ma fondamentale, ricordiamo che il pagamento (così come i provvedimenti di sgravio o sospensione) estinguono la procedura qualunque sia la fase in cui si trovi. La dilazione del carico iscritto a ruolo, invece, impedisce che la procedura continui, ma se, ad esempio, sono state iscritte ipoteche, le stesse permangono.