Fondi di solidarietà, l'intervento del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 32 del 22 dicembre 2015, fornisce chiarimenti sulla decorrenza contributiva ordinaria relativamente ai Fondi di solidarietà.
Gli obblighi di contribuzione sono distinti nell’ipotesi in cui i Fondi, al 1° gennaio 2014, avessero in corso procedure volte all’adeguamento (art. 3, commi 42 e ss. legge n. 92/12), dall’ipotesi in cui le procedure fossero volte all’istituzione di un nuovo Fondo (art. 3, comma 5 legge n.92/12).
Per i settori che hanno istituito Fondi finalizzati alla tutela del sostegno al reddito per le imprese del settore con più di quindici dipendenti, qualora non intervenga entro il 31.12.2015, l’accordo collettivo per l’adeguamento alla norma di cui all’art. 26 comma 7, che ha previsto la costituzione obbligatoria dei Fondi per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiranno tutti nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale