Intermittenti: scadenza al 27/06 per controllo delle 400 giornate lavorate
Scade il 27 giugno il primo triennio (decorrente dal 28 giugno 2013) di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti. Il decreto legge 76/2013 ha impresso un giro di vite a questa tipologia di rapporto di lavoro e, lasciando immutati i limiti di carattere oggettivo o soggettivo per il ricorso a questo contratto, ha imposto una restrizione nell'utilizzo.
La norma però ha limitato l’utilizzo e per ogni dipendente con lo stesso datore di lavoro il massimo è di quattrocento giornate nell’arco temporale di tre anni solari. La disposizione individua anche gli ambiti esclusi dalla limitazione: si tratta dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Il monitoraggio delle prestazioni, per verificare il superamento del tetto, va effettuato partendo dal giorno in cui il lavoratore intermittente deve essere occupato e andando indietro nel tempo di tre anni. Tale conteggio deve tenere conto solo delle giornate di effettiva attività prestate dopo l' entrata in vigore della norma stessa. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del limite sono rilevanti: un eventuale superamento del tetto delle quattrocento giornate determina la trasformazione del rapporto in un "normale" contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data in cui si verifica il superamento del limite.