Licenziato dal cessionario per fatti commessi con il cedente - Affaritaliani.it

Lavoro

Licenziato dal cessionario per fatti commessi con il cedente

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E’ ammesso un licenziamento per giusta causa anche in ipotesi di fatti compiuti dal lavoratore quando era occupato presso il cedente, sfociati in condanna penale definitiva dopo la cessione di ramo d’azienda.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20319/15 ha ritenuto ammissibile il licenziamento di un lavoratore effettuato dall’azienda cessionaria in quanto i mutamenti della titolarità di un ramo d’azienda non interferiscono con il rapporto di lavoro già intercorso con un soggetto cedente, perché il medesimo rapporto prosegue con il cessionario. In tema di trasferimento d'azienda, afferma la Corte, deriva dall'art. 2112 codice civile che i mutamenti nella titolarità non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente.

Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda.

La Corte Costituzionale ha escluso più volte l’illegittimità di tale mancata estensione. Questo orientamento non risulta in linea con il costante indirizzo degli ultimi anni, volto alla completa salvaguardia della maternità che non tollera esclusioni o vuoti normativi.

Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16.7.2013 ratificato il 20.2.14, invece, all’art.24 prevede l’applicazione delle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri anche ai collaboratori domestici. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro (quindi in deroga all’art.54 del D.Lgs. n.151/01, secondo cui il divieto di licenziamento opera in relazione allo stato oggettivo della gravidanza) e fino alla cessazione del periodo di astensione per congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.