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La Legge di Stabilità rilancia la contrattazione di secondo livello. Ripartono, infatti, le agevolazioni fiscali sui premi di produttività nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Uno strumento importante che consente di incidere sul cuneo fiscale attraverso la riduzione del carico fiscale del lavoratore. Inoltre, rispetto al passato, il legislatore ha previsto la possibilità di giungere al completo azzeramento qualora i lavoratori optino, anche parzialmente, per l’erogazione attraverso le somme e i valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. In tal caso, le somme saranno completamente escluse dalla tassazione ma anche dalla contribuzione per effetto dell’armonizzazione della base imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Il richiamo è al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in quanto è previsto che le somme non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette all'imposta sostitutiva. L’agevolazione prevista dai commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208 del 2015, prevede che l’incentivo si applichi alle somme corrisposte ai dipendenti dai datori privati per premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Inoltre, deve essere misurabile e verificabile, in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello.

A tal fine, un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si potrà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce criteri e modalità attuative.

L’agevolazione prevede, inoltre, che le somme erogate per le finalità in precedenza evidenziate non concorrano alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore e siano soggette ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali in misura pari al 10% (ovvero escluse da tassazione se il lavoratore opta per l’erogazione di cui all’art.51 c.2 del TUIR).

Il limite massimo delle somme che possono essere agevolate è di 2.000 euro lordi. Tale limite è incrementato fino a 2.500 euro lordi se i datori di lavoro coinvolgeranno pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo lordo va determinato prima dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali (circolare n.11/e del 30 aprile 2013). L’agevolazione spetta al lavoratore a condizione che abbia conseguito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente quello di percezione delle somme.

Ai fini della verifica del limite di 50.000 euro, occorre fare riferimento esclusivamente al periodo d'imposta precedente, e non assume alcuna rilevanza l'eventuale superamento di tale soglia nel corso del periodo di imposta agevolato. L’applicazione del regime agevolato da parte dei sostituti di imposta avviene di regola automaticamente. A tal fine, i datori di lavoro devono effettuare una verifica dell’effettivo rispetto dei limiti da parte dei lavoratori alle loro dipendenze, a condizione che abbiano rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.

In caso contrario, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno al fine di consentire al datore di lavoro di verificare l’applicabilità del beneficio.

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