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Lavoro
Riduzione d'orario per i futuri pensionati
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Riproposta la staffetta generazionale con una nuova sperimentazione dettata dalla legge di Stabilità 2016 (n.208/15 comma 284).

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore stesso, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

L’importo corrisposto non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Le specifiche dettate dalla normativa in oggetto sono le seguenti:
· ci sia accordo tra le parti;
· il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato, al momento della trasformazione del rapporto, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;
· l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico;
· la riduzione dell'orario di lavoro deve di una misura compresa tra il 40 e il 60%.

La facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse stabilite dalla legge di Stabilità, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’1.1.2016. Il beneficio è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse stabilite dalla legge di Stabilità.

L’intenzione della norma è quella di favorire l’ingresso in azienda di nuovi lavoratori che con questo meccanismo potrebbero essere affiancati dai più anziani per l’insegnamento. Finora il sistema (varato nel 2012) ha incontrato due ostacoli: la riduzione dell’orario provocava al lavoratore anziano una riduzione di reddito ed un pregiudizio alla futura pensione. La legge di stabilità 2016 cerca di ovviare a questi inconvenienti e, quindi, di rendere possibile la staffetta, senza però obbligare il datore ad una nuova assunzione di un giovane da affiancare.

Il lavoratore riceve dal datore, oltre alla retribuzione ordinaria per le ore lavorate, i contributi che il datore avrebbe dovuto versare sulla parte non lavorata a seguito del part-time. Quest’ultima somma è netta così da compensare la riduzione di reddito derivante dal part-time.

Tutte le info sulla circolare n. 1/16 di Fondazione studie il recente intervento di Fondazione studi a Rai news 24.

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