Sistema informativo dimissioni volontarie: cruscotto degli ispettori
Con nota direttoriale prot. n. 2785 del 10 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali illustra il sistema informativo delle dimissioni in riferimento alle nuove funzionalità del “cruscotto” ad uso degli Ispettori. Il sistema, realizzato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, consente a tutti i soggetti, obbligati e abilitati, di inviare al Ministero del Lavoro la comunicazione della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.
Tali comunicazioni vanno inviate ai datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro da cui si intende recedere e messe a disposizione delle direzioni territorialmente competenti attraverso l’accesso al repository centrale messo a disposizione degli ispettori del lavoro. Considerando che la comunicazione riguarda solo la genuinità della manifestazione di volontà del lavoratore e non ha alcun effetto immediato sul rapporto di lavoro risulta utile, soprattutto per quanto riguarda le attività di vigilanza, incrociare tali comunicazioni con quelle di cessazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Per questo – si legge nella nota – sono state sviluppate nuove funzionalità, utilizzabili da tutti gli ispettori accreditati, che a partire dall’11 maggio sono reperibili sul cruscotto messo a disposizione delle direzioni del lavoro che consentono di:
- accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni / risoluzioni consensuali ricercandole per “comune”;
- ricercare eventuali dimissioni / risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell’azienda;
- avere accesso alle dimissioni / risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
- avere accesso alle dimissioni / risoluzioni consensuali per i quali non segue una comunicazione di cessazione;
- avere accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.