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Sanremo, il Festival resta alla Rai ancora una volta: che cosa c’è dietro la sentenza del Tar

Il Festival di Sanremo fa discutere sempre, ma questa volta la battaglia si sta combattendo nelle aule di un tribunale amministrativo. L’analisi

Sanremo, il Festival resta alla Rai ancora una volta: che cosa c’è dietro la sentenza del Tar

Il Festival di Sanremo fa discutere sempre, ma di solito per altre ragioni. Chi vince, chi viene fischiato, le polemiche del dopo-serata. Stavolta, però, la battaglia più interessante si è combattuta nelle aule di un tribunale amministrativo, lontano dai riflettori dell’Ariston — e riguarda una domanda che ha implicazioni ben più ampie della kermesse canora: fino a dove può spingersi un Comune nel dettare le regole per scegliere i propri partner? La risposta, almeno per ora, l’ha data il TAR Liguria con la sentenza n. 555 del 4 maggio 2026: abbastanza lontano.

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Un po’ di contesto è necessario.

Una precedente sentenza dello stesso tribunale aveva già costretto il Comune di Sanremo ad abbandonare l’affidamento diretto alla RAI — un’abitudine consolidata da decenni — e ad aprire una procedura di selezione vera, con regole scritte e criteri pubblici. Il Comune si era adeguato, ma aveva tenuto ferma una condizione: poteva partecipare solo chi fosse un operatore televisivo, cioè chi avesse una rete nazionale in chiaro. Una società specializzata in grandi eventi musicali si era trovata esclusa in partenza e aveva fatto ricorso, sostenendo che quella condizione fosse illegittima e che l’intera procedura dovesse seguire le norme del Codice dei Contratti Pubblici, le stesse che regolano qualsiasi appalto pubblico.

Il TAR le ha dato torto su tutto.

Il cuore della sentenza sta in un passaggio che, detto così, suona come un tecnicismo, ma tecnicismo non è. Il Comune di Sanremo, quando assegna il Festival, non sta comprando qualcosa: sta cedendo in uso un proprio bene, il marchio registrato “Festival della Canzone Italiana”, e in cambio incassa un corrispettivo. È lui il concedente, non il committente. Questa differenza — tra chi spende e chi incassa — cambia radicalmente le regole del gioco. Il Codice dei Contratti Pubblici è pensato per tutelare la concorrenza quando è denaro pubblico a uscire dalle casse di un ente. Qui il denaro entra. Quindi quelle norme rigide non si applicano, e il Comune conserva una discrezionalità molto più ampia nel decidere come strutturare la procedura.

Da questo punto in poi, il ragionamento del giudice scorre quasi da solo. Il requisito dell’operatore televisivo — la clausola più contestata — è stato giudicato non arbitrario perché motivato da ragioni concrete: senza una rete nazionale in chiaro, il Festival non raggiungerebbe milioni di spettatori, non attirerebbe gli investimenti pubblicitari che ne finanziano la qualità, non genererebbe l’indotto economico sul territorio. Lo stesso regolatore del settore audiovisivo, l’AGCOM, classifica il Festival tra gli eventi che devono essere garantiti in chiaro per legge. Difficile, a quel punto, sostenere che la televisione sia un dettaglio trascurabile.

Detto tutto questo, la decisione non è immune da qualche crepa. I criteri con cui la commissione avrebbe dovuto valutare le offerte — “qualità artistica”, “congruità culturale” — sono formulazioni che lasciano margini di giudizio enormi, quasi impossibili da sindacare dopo. E una gara costruita intorno al profilo di chi già gestisce l’evento da anni assomiglia, nei fatti, più a una conferma che a una vera competizione. Il Tribunale ha riconosciuto persino “una certa ambiguità” nella documentazione pubblicata dal Comune, salvo poi considerarla superabile. Sono rilievi che il TAR ha scelto di non approfondire, e probabilmente aveva ragione a farlo: il suo compito è verificare se una scelta amministrativa sia illegittima, non se sia la migliore possibile. Ma chi legge la sentenza con attenzione non può fare a meno di notarli.

Per il momento, il Comune di Sanremo vince. Il Festival resta alla RAI.

*Avvocato amministrativista e dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia.