Milano
Gay, sentenza storica dei giudici di Milano: bambina "figlia di 2 mamme"
Con una storica decisione resa nota oggi dal portale di studi giuridici sull'omosessualita' Articolo29, la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell'adozione "piena e legittimante" di una ragazzina di dodici anni nata da due donne in Spagna. La Corte ha sancito che la minore e' figlia di due madri anche per la legge italiana. Le due donne si erano sposate in Spagna ed avevano generato insieme la piccola. Essendosi quindi divorziate, avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di collocazione abitativa e di mantenimento. La Corte milanese da' atto che la minore "e' stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialita' condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile" e che la "adozione piena" corrisponde al suo interesse.
Secondo i giudici della Corte d'Appello di Milano, non e' "contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso e va valutato l'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e del provvedimento di adozione ". I giudici Bianca La Monica (presidente) e Maria Cristina Canziani (consigliere estensore) hanno invece negato la richiesta trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna tra le due mamme (come gia' accaduto di recente sempre a Milano) e di conseguenza anche del divorzio intervenuto nel frattempo. Nella sentenza di 11 pagine pubblicata sul sito www.articolo29.it, viene anche sottolineato che la madre biologica della ragazzina "non ha in nessun modo contestato l'esistenza di rapporti" tra la bambina e la ricorrente e "la necessita' per il suo benessere del mantenimento della relazione affettiva ed educativa con la ex compagna".













