Nessun “complotto”, nessun accordo criminoso tra costruttori, progettisti e funzionari comunali per aggirare le norme edilizie. È uno dei passaggi più netti delle motivazioni della sentenza sul caso Torre Milano, il grattacielo di via Stresa, che il 16 giugno aveva portato all’assoluzione di tutti e otto gli imputati dalle accuse di abuso edilizio e lottizzazione abusiva.
Nelle 119 pagine depositate, la giudice Paola Braggion scrive che non è stato “certamente” dimostrato quanto sostenuto dall’accusa, e cioè che per ottenere il via libera all’intervento e i titoli abilitativi vi fosse stato “un accordo illecito tra costruttori e funzionari”, finalizzato a trovare interpretazioni “di comodo” delle norme o a formare atti amministrativi illegittimi.
“Nessun elemento a sostegno della tesi del complotto”
La sentenza insiste sul punto: “Nessun elemento probatorio è stato indicato a sostegno della tesi del complotto o di un possibile accordo criminoso tra gli operatori economici e i professionisti e i funzionari comunali”. Per la giudice è quindi “evidente” che la condotta degli imputati non fosse il frutto di un’intesa finalizzata a eludere le norme urbanistiche ed edilizie. Non basta, inoltre, il fatto che costruttore e progettista abbiano beneficiato del sistema allora vigente per ritenere dolose le loro condotte. Secondo il tribunale, non è stata dimostrata la piena consapevolezza dell’eventuale illegittimità dei titoli ottenuti.
Il ruolo del Comune e la “legittima convinzione” di agire correttamente
Un passaggio centrale riguarda il comportamento dell’amministrazione comunale. Secondo la sentenza, fu lo stesso Comune, “interlocutore istituzionale qualificato e competente”, a ingenerare nei privati la convinzione che il loro operato fosse conforme alle regole e alle prassi consolidate a Milano. Lo stesso ragionamento viene applicato ai funzionari di Palazzo Marino, che secondo la giudice “si sono sempre mossi nella assoluta convinzione circa la piena corrispondenza del proprio operato al diritto e alle consolidate interpretazioni normative”. Gli imputati, dunque, avrebbero agito ritenendo di essere in linea con il Pgt, con la legge regionale, con la giurisprudenza amministrativa e con i pareri dell’Avvocatura comunale.
“Grande incertezza interpretativa” sulle norme
Il punto decisivo, secondo le motivazioni, è il quadro normativo nel quale Torre Milano fu realizzata. “A tutto voler concedere”, scrive Braggion, il processo ha evidenziato “una situazione di grande incertezza interpretativa” sulle questioni affrontate. Un’incertezza che non riguardava una singola disposizione, ma “tutto l’insieme delle norme statali, regionali e comunali che regolano il settore edilizio e urbanistico”. Il contrasto interpretativo sarebbe emerso in maniera sostanziale solo dopo il 2023, anche attraverso le successive pronunce della Cassazione e del Tar Lombardia, mentre Torre Milano era stata realizzata prima del 2022. Da qui la conclusione: pur ritenendo sussistenti alcuni elementi oggettivi alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali più recenti, manca la prova dell’elemento soggettivo dei reati, sia sotto il profilo del dolo sia sotto quello della colpa.
“Torre Milano non ha tolto sole e vista ai vicini”
Le motivazioni affrontano anche uno degli aspetti più concreti dell’intervento, quello dell’impatto sugli edifici circostanti. Secondo la giudice, “l’intervento di via Stresa soddisfa la verifica delle distanze”, con la conseguenza che “le condizioni di soleggiamento devono ritenersi adeguate”. In sostanza, Torre Milano non avrebbe sottratto luce e visuale agli abitanti degli immobili vicini. Anche su questo fronte il tribunale richiama il mutamento degli orientamenti interpretativi nel tempo. La tesi più restrittiva sulla distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione, e quindi sulla necessità di un piano attuativo anziché della sola Scia, si sarebbe consolidata solo con pronunce amministrative e penali successive al 2023-2024. Prima di allora, secondo la sentenza, a Milano si era consolidata una prassi ritenuta lecita e applicata per anni. Solo dal 2024 il Comune avrebbe scelto, per prudenza, di adeguarsi all’orientamento più restrittivo.
Nessun favore agli imprenditori e oneri pagati per intero
La sentenza respinge anche un altro punto dell’impianto accusatorio. Non è stato dimostrato, scrive Braggion, che la delibera 65 del 2018 firmata dagli ex dirigenti Giovanni Oggioni e Franco Zinna fosse stata predisposta per favorire gli imprenditori edili. La Procura aveva indicato Oggioni come la “mente e il coordinatore del complotto”, ma il tribunale non ha ritenuto provata questa ricostruzione. Quanto agli oneri economici, i costruttori non avrebbero beneficiato di “sconti impropri” né di oneri di urbanizzazione o costruzione sottostimati. Le somme, secondo la giudice, furono versate “in misura piena”, come se si fosse trattato di una nuova costruzione, nel rispetto della disciplina vigente nel 2018.
Gli otto imputati assolti
Il 16 giugno erano stati assolti, tra gli altri, Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio, i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, altri ex dirigenti e funzionari di Palazzo Marino e il progettista. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto otto condanne fino a due anni e quattro mesi, parlando durante la requisitoria di una “operazione impietosa di sfregio al territorio” e di un Comune asservito agli interessi speculativi degli immobiliaristi. Il verdetto aveva invece assolto tutti gli imputati con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Gli altri processi sull’urbanistica milanese
La partita giudiziaria sull’urbanistica milanese, però, resta aperta. È considerato probabile un ricorso della Procura in appello contro la sentenza Torre Milano. Sono inoltre già in corso altri procedimenti nati dai diversi filoni d’indagine: quelli relativi a un’operazione immobiliare in via Fauchè, alle Park Towers e a Bosconavigli. Il caso di piazza Aspromonte è invece in udienza preliminare, mentre altre tranche sono destinate ad arrivare a giudizio.


