“Il Senato della Repubblica e’ composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica”. E’ quanto si legge nell’emendamento dei relatori al ddl costituzionale, in merito alla composizione del nuovo Senato.
“Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione. Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d’Aosta/Valle d’Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno – si legge ancora nell’emendamento dei relatori – La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti. Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalita’ di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonche’ quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale”.


