Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all’articolo 19 bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge di riforma dei mercati dei capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – Tuf). Il provvedimento è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato. Di seguito i principali contenuti.
Entità delle sanzioni: il decreto rimodula i limiti edittali per garantire una maggiore aderenza alla gravità delle violazioni, che riguardano principalmente l’inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni prescritte per le società quotate. Per le violazioni degli obblighi in materia di intermediazione e dei doveri degli emittenti commesse da società ed enti, le sanzioni amministrative pecuniarie variano da un minimo di cinquemila euro fino a dieci milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato totale annuo qualora tale importo sia superiore a dieci milioni.
Per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, le sanzioni per le medesime inosservanze sono comprese tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di due milioni di euro. Nel caso di società quotate che omettono le comunicazioni prescritte, la sanzione minima è elevata a diecimila euro. Istituto dell’applicazione concordata della sanzione (settlement): si introduce la facoltà per i soggetti destinatari di una contestazione di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per definire il procedimento. Tale istituto prevede una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell’impegno del soggetto a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori.

