Credito d’imposta per l’autotrasporto, contributi a fondo perduto per agricoltura (60 milioni) e pesca (10 milioni): tutte le misure del decreto aiuti
Il governo risponde alle proteste degli autotrasportatori che stanno paralizzando diverse aree del Paese con un nuovo decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Secondo quanto risulta dalla bozza, nel decreto legge sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese agricole e della pesca chiamate a fronteggiare l’aumento dei costi del carburante. Per gli imprenditori agricoli è previsto un contributo pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi di euro per litro.
Un sostegno è previsto anche per le imprese del settore della pesca, alle quali sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 10% della spesa sostenuta per il carburante nello stesso periodo, con un limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026. Il provvedimento interviene inoltre sul fronte dell’innovazione tecnologica in agricoltura, autorizzando una spesa di 14,4 milioni di euro per il 2026 destinata al potenziamento e all’aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
LEGGI LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE
Autotrasporto: più risorse per il credito d’imposta sul gasolio
Il primo intervento modifica il decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026. Il credito d’imposta sul gasolio previsto dal decreto-legge n. 33/2026 viene riferito al periodo da marzo ad agosto (e non più fino a settembre), con un incremento di 66,4 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa. Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre il credito è riconosciuto fino a un massimo di 60 milioni di euro per il 2026; per i tempi di istruttoria sarà utilizzabile solo in compensazione, entro il 31 dicembre 2027.
Il costo del gasolio entra in fattura
Si interviene sull’articolo 83-bis del DL 112/2008. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicherà e aggiornerà ogni trimestre, sul proprio sito, i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del carburante sul corrispettivo, differenziati per classi di peso dei veicoli. Per i contratti non scritti, i valori minimi diventano parametro obbligatorio per la fatturazione dalla data di entrata in vigore, con indicazione distinta della relativa quota in fattura. Per i contratti scritti stipulati dopo l’entrata in vigore i valori minimi e massimi restano un riferimento, ferma l’autonomia delle parti sul prezzo. Nei contratti scritti (d.lgs. 286/2005, art. 6) dovranno inoltre essere indicati il valore del costo del carburante alla stipula e la sua incidenza sulle prestazioni.
Leasing: sospensione dei canoni
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo potranno sospendere i canoni di leasing dei veicoli in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027, sospesi fino al 31 marzo 2027. Le imprese possono chiedere la sospensione della sola quota capitale. Durante la sospensione le operazioni di leasing non possono essere revocate; il piano di rimborso viene dilazionato senza formalità e il contratto prorogato per un periodo pari alla sospensione. Gli interessi maturati si pagano secondo il contratto o gli accordi tra le parti. La misura non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.
Contratto di trasporto e responsabilità solidale del committente
Nel d.lgs. 286/2005 viene inserito il nuovo articolo 5-bis. Sono soggetti alla disciplina del contratto di trasporto, a prescindere dal nome dato dalle parti, i contratti con cui ci si obbliga a trasferire su strada cose di terzi, anche tramite più prestazioni coordinate o con attività accessorie. Durata, continuità, programmazione unitaria, corrispettivo predeterminato e organizzazione dedicata di mezzi e personale a rischio del vettore non bastano, neppure insieme, a qualificare il rapporto come appalto di servizi di trasporto. Le attività accessorie (presa in consegna, trasferimento, custodia in transito, riconsegna) non rientrano nell’appalto né sono servizi autonomi di logistica.
Agricoltura: contributo a fondo perduto sul carburante
Per i maggiori costi del carburante sostenuti tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, i beneficiari dell’art. 8-ter del DL 38/2026 ricevono un contributo a fondo perduto pari al 20% dei costi, fino a 45 centesimi di euro per litro, nel limite di 60 milioni di euro per il 2026. Le risorse vanno all’AGEA. Un provvedimento del Direttore AGEA, entro 5 giorni dall’entrata in vigore, fisserà modalità e termini per la documentazione; il pagamento arriverà entro i successivi 30 giorni, sul conto abbinato al fascicolo aziendale. L’aiuto rientra nel Quadro temporaneo UE per la crisi in Medio Oriente e non concorre a formare reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Sono inoltre autorizzati 14,4 milioni di euro per il 2026 per potenziare le infrastrutture tecnologiche e i sistemi informativi dell’AGEA.
Pesca: contributo del 10%
Alle imprese beneficiarie dell’art. 4 del DL 33/2026 spetta, per gli acquisti di carburante tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, un contributo a fondo perduto pari al 10% della spesa, nel limite di 10 milioni di euro per il 2026. Un provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro 5 giorni dall’entrata in vigore, definirà le modalità; il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni. Il contributo non concorre a formare reddito né base IRAP.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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