Referendum costituzionale, il TAR conferma le date di marzo: perché non si doveva attendere - Affaritaliani.it

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Ultimo aggiornamento: 08:10

Referendum costituzionale, il TAR conferma le date di marzo: perché non si doveva attendere

La decisione non entra nel merito della riforma costituzionale sulla giustizia, ma riguarda il percorso che conduce al voto popolare

di Marco Palieri*

Referendum costituzionale, il TAR conferma le date di marzo: perché non si doveva attendere

Quando può essere fissata la data di un referendum costituzionale? E il Governo deve attendere che tutte le possibili iniziative referendarie siano completate prima di indire la consultazione? A questi interrogativi risponde la sentenza n. 1694 del 28 gennaio 2026 del TAR Lazio (Sezione II bis), che chiarisce un passaggio centrale del procedimento previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

La decisione non entra nel merito della riforma costituzionale sulla giustizia, ma riguarda il percorso che conduce al voto popolare. Ed è su questo terreno procedurale che il Tribunale offre indicazioni destinate a valere anche oltre il singolo caso.

I fatti

La legge costituzionale è stata approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 con una maggioranza inferiore ai due terzi e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, aprendo così il termine di tre mesi entro cui può essere richiesto il referendum confermativo.

Nei giorni successivi, una richiesta presentata da almeno un quinto dei membri delle Camere è stata ammessa dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Parallelamente, un gruppo di cittadini ha avviato una distinta iniziativa referendaria popolare, fondata sulla raccolta di almeno 500.000 firme, ancora in corso quando il Consiglio dei Ministri, il 12 gennaio 2026, ha deliberato di proporre la data del referendum per il 22 e 23 marzo 2026.

Secondo i promotori della raccolta firme, questa scelta avrebbe impedito di completare l’iter dell’iniziativa popolare, riducendo lo spazio che la Costituzione riconosce anche agli elettori tra i soggetti legittimati a chiedere il referendum.

La natura degli atti

Uno dei primi profili esaminati dal TAR riguarda la qualificazione degli atti impugnati. La fissazione della data del referendum non è considerata un atto politico in senso stretto, sottratto al controllo del giudice, ma un atto di alta amministrazione.

Si tratta di decisioni caratterizzate da un’ampia discrezionalità, che resta però vincolata al rispetto delle regole stabilite dalla legge. Da qui la possibilità di un sindacato giurisdizionale, seppur limitato alla verifica della legittimità e della coerenza della scelta compiuta.

Il nodo dei tempi

Il cuore della controversia riguarda il coordinamento tra due termini diversi. Da un lato, l’articolo 138 della Costituzione consente di presentare la richiesta di referendum entro tre mesi dalla pubblicazione della legge. Dall’altro, la legge n. 352 del 1970 prevede che, una volta ammessa la richiesta, il referendum debba essere indetto entro sessanta giorni.

Secondo i ricorrenti, il Governo avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine costituzionale di tre mesi, così da consentire anche alle iniziative popolari ancora in corso di giungere a compimento. Il TAR non condivide questa impostazione.

La sentenza chiarisce che l’articolo 138 garantisce che la riforma possa essere sottoposta al voto popolare, ma non tutela ogni singola iniziativa referendaria in quanto tale. Una volta che uno dei soggetti legittimati ha validamente attivato il procedimento e la Cassazione ha ammesso la richiesta, l’obiettivo costituzionale è raggiunto.

Da quel momento trovano applicazione le regole della legge ordinaria, che impongono al Governo di rispettare termini precisi per l’indizione della consultazione. La pendenza di altre iniziative non ancora perfezionate non giustifica, secondo il TAR, il rinvio del voto.

Il ruolo della Cassazione e il quesito

La pronuncia ribadisce inoltre che, nel referendum costituzionale, il quesito non è nella disponibilità dei promotori. Il testo sottoposto agli elettori è definito dalla legge e individuato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione.

Le determinazioni di quest’ultimo, in quanto espressione di funzioni di garanzia svolte in posizione di terzietà, non sono sindacabili dal giudice amministrativo. Ne consegue l’impossibilità di richiamare le regole del referendum abrogativo o di attendere la definizione di ipotetici quesiti alternativi.

L’esito

Il TAR Lazio ha quindi respinto il ricorso, ritenendo legittima la fissazione del referendum per il 22 e 23 marzo 2026.

La pronuncia privilegia la certezza dei tempi rispetto alla tutela di tutte le possibili iniziative concorrenti, evitando che una riforma costituzionale approvata ma non ancora in vigore resti sospesa in una fase di prolungata incertezza. Una volta superata la soglia dell’ammissione della richiesta, chiarisce il TAR, il percorso verso il voto non può essere rallentato. A quel punto, la parola passa agli elettori.

E, ancora prima, al Consiglio di Stato, in caso di appello della sentenza.

*Avvocato amministrativista