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Scontri, la stretta di Vannacci: esercito in piazza, scudo per gli agenti e revoca della cittadinanza. La ricetta di Futuro Nazionale

Il testo firmato da nove deputati interviene sui poteri del Questore, prevede l’impiego dei militari e introduce una pena minima di sei anni per una serie di condotte

Scontri, la stretta di Vannacci: esercito in piazza, scudo per gli agenti e revoca della cittadinanza. La ricetta di Futuro Nazionale

Cortei e ordine pubblico, la proposta di Vannacci: dall’Esercito alla revoca della cittadinanza, ecco cosa c’è nella nuova Pdl di Futuro nazionale

Esercito a supporto delle forze di polizia, proiettili di gomma, unità cinofile per il contenimento delle folle, pene più severe e maggiori tutele per gli operatori della sicurezza, fino alla revoca della cittadinanza italiana per chi commette determinati reati durante una manifestazione e all’esclusione dei risarcimenti per chi subisce danni durante gli interventi delle forze dell’ordine. Sono alcune delle misure contenute nella proposta di legge d’iniziativa dei deputati di Futuro nazionale Edoardo Ziello, Laura Ravetto, Tommaso Calderone, Davide Bergamini, Gianangelo Bof, Domenico Furgiuele, Attilio Pierro, Emanuele Pozzolo e Rossano Sasso.

La pdl interviene sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulla legge sulla cittadinanza. L’obiettivo dichiarato nella relazione introduttiva – visionata da Affaritaliani – è contrastare la violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche. Per farlo, la proposta ridisegna le regole per lo svolgimento dei cortei, amplia gli strumenti a disposizione delle autorità e modifica il regime di responsabilità per l’uso della forza. Il testo è articolato in sette articoli.

Manifestazioni, presunzione di pericolosità e nuovi poteri del Questore

L’articolo 1 riscrive l’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’omesso preavviso al Questore determinerebbe una situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, salvo che siano forniti elementi per ricondurre l’omissione a una semplice inadempienza formale ed escludere una situazione di pericolo. La stessa impostazione viene adottata per chi viola un divieto o le prescrizioni imposte dal Questore: anche in questo caso la pericolosità è prevista dalla norma, salvo la presenza di comprovati motivi per escludere un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica.

Le sanzioni previste arrivano fino a un anno di reclusione e 15.000 euro di multa per l’omesso preavviso, e fino a due anni di reclusione, con una multa da 15.000 a 50.000 euro, per la violazione del divieto o delle prescrizioni. La proposta contempla inoltre l’arresto nei casi indicati dal nuovo articolo 18, compresi quelli in cui i partecipanti non rispettino le modalità di tempo e di luogo stabilite dall’autorità.

È prevista anche l’introduzione di un “regolamento provinciale delle manifestazioni pubbliche”, emanato dal ministro dell’Interno e attuato dal Questore. La violazione del regolamento sarebbe punita con le stesse sanzioni previste per la violazione dei divieti e delle prescrizioni. La proposta interviene inoltre sulle sanzioni amministrative per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione o l’itinerario previsto, ostacola i servizi di soccorso o turba il regolare svolgimento della manifestazione e del servizio di ordine pubblico. Le sanzioni aumenterebbero in caso di reiterazione delle violazioni.

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Esercito in piazza, proiettili di gomma e cani per il contenimento

L’articolo 2 prevede che, in presenza di indizi idonei a far ritenere possibile il verificarsi di violenze, devastazioni o minacce concrete alla sicurezza, il prefetto abbia l’obbligo di disporre l’affiancamento delle Forze armate alle forze di polizia per il mantenimento o il ripristino dell’ordine pubblico. Ai militari impiegati in queste operazioni verrebbero attribuite, per la durata e le finalità dello specifico servizio, le qualifiche e i poteri di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Il testo autorizza inoltre l’utilizzo di armi e dispositivi dotati di proiettili di gomma o munizioni a impatto controllato non letale, oltre all’impiego di unità cinofile specializzate. I cani, condotti da personale qualificato e muniti di apposita bardatura, sarebbero utilizzati per lo sbarramento, la dissuasione, l’interdizione delle aree e le azioni di contenimento contro gruppi di manifestanti violenti o armati di oggetti atti a offendere.

Pene: minimo di sei anni per le condotte indicate

L’articolo 3 stabilisce che chi viene arrestato in flagranza durante manifestazioni o riunioni pubbliche per una serie di condotte – tra cui delitti contro l’ordine pubblico, violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale e alcune violazioni delle nuove disposizioni – sia punito con una pena detentiva non inferiore a sei anni. Alla condanna, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti, conseguirebbe inoltre l’obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità non retribuiti presso enti pubblici o istituzioni di assistenza sociale, per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

L’articolo 4 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo 335-quinquies, dedicato all’archiviazione nei casi in cui il fatto risulti manifestamente riconducibile alla legittima difesa o a un’altra causa di giustificazione. In queste situazioni, il pubblico ministero potrebbe procedere direttamente all’archiviazione oppure, quando la procedura richieda una richiesta al giudice, dovrebbe presentarla immediatamente e comunque entro 72 ore. Il giudice avrebbe poi cinque giorni per decidere sulla richiesta, con decreto motivato e senza formalità. Il testo contempla anche la possibilità di riaprire le indagini se risulti ragionevolmente prevedibile l’individuazione di nuove fonti di prova che possano giustificare l’esercizio dell’azione penale. Non si tratta quindi, in ogni caso, di un’archiviazione automatica allo scadere delle 72 ore: il termine riguarda la richiesta del pubblico ministero, mentre per la decisione del giudice è previsto un ulteriore termine di cinque giorni.

Lo scudo penale

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 53 del codice penale, che disciplina l’uso legittimo delle armi. La valutazione della necessità e della proporzionalità dell’intervento dovrebbe tenere conto anche della percezione del pericolo attuale o imminente da parte dell’agente al momento del fatto. Per alcune fattispecie particolarmente gravi – tra cui strage, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona e devastazione e saccheggio durante manifestazioni pubbliche – il testo prevede che il pericolo attuale, la necessità dell’intervento e la proporzione dell’azione si presumano sempre, quando l’uso della forza sia finalizzato a impedire la consumazione del reato.

La proposta esclude la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare per i danni cagionati nell’ambito delle condotte previste dall’articolo, salvo che sia provata la palese e manifesta irragionevolezza o sproporzione della reazione rispetto al pericolo percepito, oppure la palese insussistenza dei presupposti nei casi contemplati dal quarto comma. La norma fa comunque salvo il diritto dei terzi estranei alla condotta illecita che abbiano subito danni a ottenere un indennizzo a carico dello Stato, secondo la disciplina vigente.

Revoca della cittadinanza e stop ai risarcimenti

L’articolo 6 interviene sulla legge sulla cittadinanza, introducendo la revoca di diritto della cittadinanza italiana, comunque acquistata, nei confronti del cittadino extracomunitario che durante una manifestazione commetta determinati delitti o compia atti contrari all’ordine pubblico, violenze, devastazioni o minacce concrete alla sicurezza e all’incolumità pubblica o delle forze dell’ordine. La formulazione non specifica espressamente la necessità di una condanna definitiva e include anche la categoria generica degli atti “comunque contrari all’ordine pubblico”. Lo stesso articolo esclude il diritto al risarcimento, all’indennizzo o al rimborso per chi commetta i reati o le violazioni elencati e riporti lesioni, danni fisici o danni alle cose in conseguenza o in occasione di azioni legittimamente compiute dalle forze di polizia o dalle Forze armate per il ripristino dell’ordine pubblico. L’esclusione si estenderebbe anche agli eredi e agli altri aventi causa.

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