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Zone 30 e autovelox, direttiva pronta. Che cosa cambia e da quando. Dettagli

di Redazione

Zone 30 e autovelox, direttiva pronta. Tutti i particolari della svolta del ministero

Zone 30 e autovelox, direttiva pronta. Valida nei centri urbani


Zone 30 nei centri urbani, il ministero prepara una direttiva. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini «sta lavorando a una direttiva per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani e come stabilito dall’articolo 142 comma 2 del codice della strada». Lo scrive il sito internet https://metronews.it.

È quanto si legge in una nota del Mit secondo il quale «l’obiettivo del ministero è trovare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire la sicurezza (che resta una priorità) ed evitare forzature che rischiano di generare l’effetto contrario». In questo senso – prosegue la nota – il Mit «ha già portato in Conferenza Unificata anche una proposta per limitare l’utilizzo degli autovelox nei centri urbani e per controllare limiti sotto i 50 all’ora (come nel caso del comune di Bologna)». L’obiettivo «è far utilizzare i rilevatori di velocità e introdurre le Zone 30 in zone sensibili e a rischio incidenti, anzichè in modo generalizzato e quindi meno efficace se non addirittura vessatorio nei confronti degli utenti della strada».

Il ministero, quindi, ricorda quanto previsto dall’articolo 142 comma 2: «Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario».