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La Consulta limita la legge sulla partecipazione della Puglia

Legge sulla Partecipazione – Puglia: La Consulta esclude il dibattito pubblico solo per le opere nazionali.

La Consulta limita la legge sulla partecipazione della Puglia

Una nota della Regione Puglia precisa l’intervento della Consulta su alcuni commi della Legge sulla Partecipazione: “Con sentenza n. 235/2018, pubblicata il 14.12.2018, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzione della legge regionale pugliese sulla partecipazione n. 28/2017 e, in particolare sul dibattito pubblico regionale previsto per le grandi opere di competenza nazionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 5 dell’art. 7, nella parte in cui è previsto che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali; ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, pure sollevata dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, del comma 12 del medesimo articolo 7″.

ddl partecipazione5

“La Consulta ha rilevato – prosegue la nota – che il presupposto della legge regionale è che, in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico; le intese o i pareri, tuttavia, sono atti comunque destinati a confluire nel procedimento statale di deliberazione dell’opera, cosicché non può non tenersi conto della disciplina del dibattito pubblico dettata dallo Stato”.

“La sentenza richiama, quindi, il Codice dei contratti pubblici e il recentissimo Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.5.2018 n. 76 (che tuttavia é sopravvenuto all’adozione della legge regionale), recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”.

michele emiliano

Quindi nella nota si evidenzia: “Statuisce la pronuncia costituzionale che il Regolamento si occupa del rapporto con le realtà territoriali coinvolte dall’opera e con le relative istituzioni, disponendo che il dibattito pubblico debba essere gestito tenendo conto anche alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento. In sostanza l’istituto di matrice nazionale avrebbe colmato il vuoto che la Regione aveva inteso “eccessivamente”  disciplinare”.

“Per il resto – si conclude – la legge regionale ha resistito ad ogni altra censura. La legge sulla partecipazione è quindi pienamente vigente e pienamente  applicabile con le modalità e gli strumenti di partecipazione alle politiche pubbliche regionali e locali ivi contemplati”.

Marmo FI

La nota regionale, per certi aspetti, risponde anche alle considerazioni del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, che aveva dichiarato: “Fummo facili profeti quando avvertimmo Emiliano dei numerosi punti incostituzionali presenti in una legge che era già abbastanza retorica e demagogica nell’approccio. Ed oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune parti della legge n.28/17, in particolare quelle che stabiliscono che il dibattito pubblico debba svolgersi su alcune tipologie di opere nazionali”.

foto Emiliano al Forum internazionale

“Come poteva pensare Emiliano – sottolinea Marmo – che fosse costituzionale esorbitare dalle proprie competenze in modo tanto palese, stabilendo modalità procedurali per questioni di rilevanza nazionale? Sono stati ritenuti illegittimi i commi 2 e 5 dell’art 7 della legge, infatti, che riguardano materie come le infrastrutture, gli elettrodotti, porti e aeroporti, reti di radiocomunicazione, trivellazioni”.

“La Consulta ha esibito il cartellino rosso su queste norme – ribadisce Marmo – ma è l’intera legge a rasentare il ridicolo, a sventolare manifesti ideologici inutili ed improduttivi, che rallenterebbero la già ingessata macchina amministrativa. Peraltro, non è la natura pubblica del dibattito a conferire alle Regioni quella auspicata competenza in talune materie affinché si possa addivenire a decisioni senza mortificare la volontà delle comunità locali. In sostanza – conclude Marmo – oggi la legge di Emiliano si traduce, alla luce della sentenza della Corte, in una mera elencazione di principi”.

(gelormini@affaritaliani.it)