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Roma
Amazon riceve un pacco amaro: condannata per condotta antisindacale

Pacco amaro per Amazon: accolto dal Tribunale di Rieti il ricorso ex articolo 28, per condotta antisindacale, nei confronti di Amazon Logistica srl. Nello stabilimento di Passo Corese, l’azienda aveva disconosciuto da marzo ad oggi la nomina di due diversi rappresentanti sindacali aziendali della Fit-Cisl.

Così facendo impediva "di fatto di esercitare il nostro diritto/dovere di dar voce alle esigenze dei dipendenti. Si tratta di una vittoria per il sindacato, ma soprattutto per tutti i lavoratori, e per le relazioni industriali in generale. Riteniamo importante avviare un dialogo costruttivo con un’azienda che conta centinaia di migliaia di dipendenti del mondo, e che vive una stagione di particolare crescita del fatturato: con un confronto produttivo si possono ottenere grandi risultati, a vantaggio della competitività aziendale e al contempo dei lavoratori”, dicono i Segretari Generali della Cisl di Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, e della  Fit-Cisl del Lazio , Marino Masucci .
 
I quali aggiungono che  “lo scorso marzo l’azienda ha respinto la nomina di un nostro rappresentante sindacale aziendale, avvenuto dopo regolare elezione da parte dei nostri iscritti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Agli ostacoli posti dall’azienda è seguita la rinuncia da parte dell’Rsa a ricoprire l’incarico.  Successivamente, la Fit-Cisl del Lazio si è vista privare di un secondo rappresentante sindacale aziendale, e abbiamo presentato il nostro ricorso per condotta antisindacale”.
“Con la sentenza del tribunale di Rieti – proseguono – è stata affermata l’antisindacalità della condotta di Amazon Logistica, consistente nel limitare il numero delle Rsa aziendali sulla base di un’interpretazione delle previsioni contrattuali non in linea con le intenzioni delle parti firmatarie il Ccnl.  Interpretazione attraverso la quale l’azienda ha bloccato la possibilità di nomine ulteriori avallando, di fatto, il criterio temporale rispetto all’esigibilità del diritto ai sensi della legge 300/70. In parole povere, secondo l’azienda, la rappresentanza sindacale avrebbe dovuto essere subordinata al criterio del ‘chi prima arriva, meglio alloggia’. Con la sentenza di oggi, si ristabilisce il principio basilare secondo cui la rappresentanza sindacale deve rispecchiare la volontà dei lavoratori. Sono molti i temi di cui è necessario parlare, molte le istanze dei lavoratori – concludono i sindacalisti -, e vanno da una contrattazione di secondo livello, che tenga conto del recente aumento del fatturato aziendale del 40%  e regoli in modo strutturale i premi di produzione, fino alla maggiorazione per i buoni pasto, e per chi effettua turni notturni, particolarmente faticosi con un orario dalle 22.30 alle sei del mattino.”.
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