Una sentenza deve avere un autore
Il caso della decisione tributaria di Palermo non dimostra che un algoritmo abbia deciso al posto del giudice. Ma pone una questione che non possiamo più rinviare: fino a dove può arrivare l’intelligenza artificiale nell’elaborazione di una sentenza prima che l’assistenza diventi partecipazione alla decisione?
Una frase rimasta per errore all’interno di una sentenza può essere più istruttiva di molte discussioni teoriche.
È accaduto con la sentenza n. 981/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, depositata il 17 febbraio scorso. Nel testo pubblicato compare, immediatamente prima dei motivi della decisione, un passaggio che non appartiene evidentemente al linguaggio di un provvedimento giudiziario: «Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti», seguito dalla descrizione di altri interventi compiuti sulla bozza.
Sono parole riconducibili alla risposta di un assistente di intelligenza artificiale utilizzato nella rielaborazione del testo e rimaste, verosimilmente per errore, nella versione definitiva.
L’episodio ha inevitabilmente suscitato attenzione. È comprensibile. Vedere le tracce di un chatbot dentro una sentenza produce un effetto molto diverso dal sapere, in astratto, che l’intelligenza artificiale sta entrando anche nel mondo della giustizia.
Credo però che sarebbe sbagliato fermarsi all’incidente.
La questione interessante non è stabilire chi abbia dimenticato quella frase nel documento. E neppure trasformare il caso in una sommaria accusa contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei magistrati.
La domanda è un’altra, ed è assai più difficile:
quanto può intervenire una macchina nella costruzione di una sentenza prima che venga messa in discussione la paternità umana della decisione?
Ciò che il caso di Palermo non dimostra
Una premessa è necessaria, soprattutto per un giurista.
La presenza di quel passaggio dimostra che uno strumento di intelligenza artificiale è stato utilizzato nella lavorazione del testo.
Non dimostra, da sola, che sia stata l’intelligenza artificiale a decidere la controversia.
Non sappiamo, sulla base di quella frase, se al sistema sia stata sottoposta una motivazione già compiutamente elaborata chiedendogli semplicemente di eliminare ripetizioni e migliorarne la forma, oppure se il suo intervento sia stato più ampio.
Attribuire alla vicenda un significato che i fatti disponibili non consentono di provare sarebbe scorretto.
Ma proprio questa incertezza rende il caso interessante.
Perché tra correggere un refuso e decidere una causa esiste certamente una distanza enorme. Il problema è capire che cosa accade in mezzo.
Chiedere a un sistema di correggere l’ortografia di una sentenza è un’attività sostanzialmente neutra. Chiedergli quale norma debba essere applicata a una determinata fattispecie è qualcosa di molto diverso.
Ma se gli chiediamo di eliminare le parti “ridondanti”?
Se gli chiediamo di rendere più coerente il ragionamento?
Se gli affidiamo cinquanta pagine di atti processuali perché individui gli argomenti essenziali?
Se gli chiediamo di confrontare due orientamenti giurisprudenziali e suggerire quello più pertinente?
È qui che il confine comincia a diventare meno evidente.
La motivazione non è la confezione della sentenza
La ragione è semplice: la motivazione non è un accessorio della decisione.
Non è la confezione giuridicamente elegante di una conclusione già raggiunta altrove.
È parte della decisione stessa.
L’articolo 111 della Costituzione impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Dietro quella prescrizione esiste una garanzia fondamentale: chi esercita il potere di giudicare deve rendere conoscibile il percorso che lo ha condotto alla propria conclusione.
Una sentenza non dice soltanto chi abbia ragione e chi torto.
Ricostruisce i fatti ritenuti rilevanti, valuta le prove, individua le norme applicabili, interpreta quelle norme e mette in relazione diritto e fatto fino ad arrivare al dispositivo.
È proprio attraverso la motivazione che la decisione diventa controllabile.
Le parti possono comprenderla.
Gli avvocati possono contestarla.
Il giudice dell’impugnazione può verificarla.
La collettività può riconoscere che il potere giurisdizionale è stato esercitato secondo diritto e non arbitrariamente.
Per questo, quando discutiamo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione delle sentenze, non possiamo limitarci a domandarci chi abbia apposto la firma in fondo al documento.
Prima della firma viene la paternità del ragionamento.
Ed è quella che deve rimanere del giudice.
Il legislatore ha già indicato il principio
L’ordinamento italiano ha già espresso con notevole chiarezza questa esigenza.
L’articolo 15 della legge n. 132 del 2025 stabilisce che, nell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, restano riservate al magistrato le decisioni sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
È una disposizione che condivido nell’impostazione perché evita due errori opposti.
Il primo sarebbe proibire l’intelligenza artificiale nella giustizia, come se fosse possibile proteggere l’autonomia del giudice impedendogli di utilizzare strumenti tecnologici più evoluti.
Il secondo sarebbe considerare l’intelligenza artificiale un semplice aggiornamento degli strumenti informatici già esistenti, senza riconoscere che un sistema capace di elaborare fatti, interpretare testi e generare argomentazioni pone problemi completamente nuovi.
La legge non vieta lo strumento.
Riserva all’uomo la funzione
Ed è questa, a mio avviso, la distinzione decisiva.
Anche il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale muove nella stessa direzione. I sistemi destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge al caso concreto rientrano, in linea generale e salvo le eccezioni previste per attività che non incidano materialmente sulla decisione, nel regime dei sistemi ad alto rischio.
Il principio europeo è altrettanto netto: l’intelligenza artificiale può sostenere il potere decisionale del giudice, ma non sostituirlo. La decisione finale deve restare un’attività guidata dall’uomo.
La norma, dunque, indica il confine.
La pratica dovrà imparare a riconoscerlo.
Quando la forma comincia a diventare sostanza
Ed è proprio qui che il caso di Palermo diventa interessante.
Prendiamo un’espressione apparentemente innocua contenuta nella frase rimasta nella sentenza: “ho eliminato duplicazioni”.
Nessun problema, verrebbe da dire.
Ma chi stabilisce che due argomenti siano realmente duplicati?
Oppure consideriamo l’espressione “snellito le parti ridondanti”.
Quando una parte di una motivazione è ridondante e quando, invece, rafforza un passaggio necessario del ragionamento?
Ancora: “armonizzare i raccordi logici” significa semplicemente migliorare la sintassi oppure può significare intervenire sulla relazione tra due argomenti?
Non sostengo che nel caso di Palermo sia accaduto qualcosa di improprio. Non abbiamo elementi per affermarlo.
Sto ponendo un problema generale.
Con l’intelligenza artificiale generativa diventa difficile tracciare una linea netta tra forma e contenuto, perché questi strumenti non si limitano necessariamente a correggere una parola. Possono riordinare un ragionamento, stabilire priorità, sintetizzare, escludere ciò che considerano secondario, proporre collegamenti e produrre nuove formulazioni.
E in diritto la forma del ragionamento, molto spesso, è già parte del ragionamento.
È per questo che non considero sufficiente il criterio secondo cui tutto sarebbe consentito purché il giudice legga alla fine il documento e lo firmi.
Il controllo umano non può ridursi alla ratifica umana
Il rischio dell’automazione non è soltanto l’errore
Si tende a discutere dell’intelligenza artificiale soprattutto quando sbaglia.
Le cosiddette allucinazioni, le fonti inesistenti, i precedenti inventati, le ricostruzioni fattuali errate sono problemi reali e richiedono controlli rigorosi.
Ma non credo che siano il problema più difficile.
Gli errori visibili, almeno, possono essere scoperti.
La questione più delicata nascerà quando l’intelligenza artificiale funzionerà molto bene.
Quando individuerà correttamente i precedenti.
Quando produrrà motivazioni convincenti.
Quando saprà organizzare migliaia di pagine meglio e più velocemente di un essere umano.
Quando la qualità della risposta renderà sempre meno naturale verificarne il percorso.
È allora che il rischio di delega diventerà maggiore.
Non perché qualcuno deciderà consapevolmente di consegnare la funzione giurisdizionale a una macchina, ma perché potrebbe diventare progressivamente più semplice accettarne le conclusioni.
L’automazione della decisione, in altre parole, potrebbe non arrivare con un atto formale.
Potrebbe arrivare attraverso l’abitudine.
Il giudice deve poter dissentire dalla macchina
Esiste allora, a mio avviso, un criterio molto concreto per valutare la qualità del controllo umano.
Chi utilizza l’intelligenza artificiale deve essere realmente nelle condizioni di comprenderne il risultato, verificarlo e, soprattutto, dissentirne.
Se il sistema individua un orientamento giurisprudenziale, il giudice deve poter valutare autonomamente se sia pertinente.
Se propone una ricostruzione dei fatti, deve essere possibile confrontarla con gli atti.
Se suggerisce un percorso argomentativo, chi decide deve comprenderne ogni passaggio e poterlo respingere.
Altrimenti l’uomo rimane formalmente nel processo, ma rischia di non esserne più il centro decisionale.
Questo vale per un giudice, ma vale anche per un avvocato, un medico, un amministratore o qualsiasi professionista utilizzi sistemi di intelligenza artificiale in attività dalle quali derivano conseguenze per altri.
La presenza dell’essere umano non coincide necessariamente con il controllo umano.
È il controllo effettivo che conta.
Un cittadino ha diritto ad essere giudicato, non soltanto a ricevere una risposta
Nel processo esiste poi un elemento ulteriore.
Chi si rivolge a un tribunale non chiede semplicemente che venga individuata la soluzione statisticamente più probabile di una controversia.
Chiede un giudizio.
La differenza può sembrare filosofica. È invece profondamente giuridica.
Un sistema di intelligenza artificiale potrà probabilmente analizzare milioni di decisioni e individuare con crescente precisione quale soluzione sia stata adottata nella maggioranza dei casi analoghi.
Potrà ricostruire orientamenti.
Potrà segnalare anomalie.
Potrà perfino individuare incoerenze che un essere umano non avrebbe notato.
Tutto questo può migliorare la giustizia.
Ma giudicare significa anche stabilire se il caso che abbiamo davanti sia realmente uguale a quelli che lo hanno preceduto.
Significa comprendere quale fatto sia rilevante e quale non lo sia.
Significa interpretare una norma generale davanti a una vicenda particolare.
Talvolta significa anche spiegare perché un precedente non debba essere seguito.
La giurisprudenza non si evolve perché ogni giudice riproduce la soluzione statisticamente prevalente.
Si evolve anche perché, qualche volta, un giudice trova una ragione giuridica per discostarsene.
Una macchina addestrata sul passato può essere uno straordinario strumento per conoscerlo.
Il giudice deve conservare la libertà e la responsabilità di non esserne prigioniero.
Anche la difesa deve sapere con chi sta discutendo
C’è infine un aspetto che, da avvocato, considero essenziale.
Quando leggo una sentenza sfavorevole al mio assistito devo poter comprendere il ragionamento che l’ha determinata.
Posso ritenere errata l’interpretazione della legge.
Posso contestare la valutazione di una prova.
Posso sostenere che un precedente sia stato applicato impropriamente.
Posso impugnare la decisione e sottoporre quegli errori a un altro giudice.
Ma tutto questo presuppone che esista un ragionamento giuridico imputabile a chi ha pronunciato la sentenza.
Se l’intelligenza artificiale dovesse diventare parte sostanziale e non meramente strumentale della costruzione della decisione, si porrebbe inevitabilmente anche un problema di trasparenza.
Non credo che ciò significhi necessariamente rendere pubblico ogni comando impartito a un sistema o trasformare il processo in una verifica informatica dell’attività del magistrato.
Significa però poter continuare a garantire qualcosa di molto più fondamentale: che le ragioni espresse nella sentenza siano effettivamente le ragioni del giudice.
Perché l’avvocato deve poter discutere con una decisione.
Non con un risultato.
Il caso di Palermo ci mostra il problema prima che diventi invisibile
Paradossalmente, la frase rimasta nella sentenza di Palermo può esserci utile.
Ha reso visibile l’utilizzo dello strumento.
Domani probabilmente non accadrà più.
I sistemi miglioreranno, le procedure diventeranno più attente e le tracce dell’interazione con l’intelligenza artificiale non finiranno per errore nei provvedimenti.
Ma il fatto che non vedremo più quelle tracce non significherà che il problema sarà risolto.
Potrebbe significare esattamente il contrario.
La questione più difficile non nascerà quando riconosceremo l’intelligenza artificiale dentro una sentenza. Nascerà quando non saremo più in grado di capire quale parte della sentenza le appartenga.
È per questo che considero necessario affrontare oggi il tema senza allarmismi ma anche senza ingenuità.
Non dobbiamo decidere se utilizzare o meno l’intelligenza artificiale nella giustizia.
Dobbiamo stabilire per che cosa utilizzarla, secondo quali regole e soprattutto quale parte dell’attività giudiziaria non possa essere delegata.
Una sentenza deve avere un autore
Non vedo alcuna ragione per rinunciare ai vantaggi che l’intelligenza artificiale può offrire alla giustizia.
Può accelerare le ricerche.
Può organizzare enormi quantità di documenti.
Può aiutare a individuare precedenti, incongruenze e questioni che meritano approfondimento.
Può liberare tempo da attività ripetitive e consentire al magistrato di dedicarne di più a ciò che realmente richiede capacità di giudizio.
Se utilizzata correttamente, può diventare uno strumento straordinario.
Ma proprio perché diventerà sempre più potente, il confine deve essere chiaro.
Una sentenza deve poter essere ricondotta intellettualmente a chi la pronuncia.
Non basta che il nome del giudice compaia in fondo alla pagina. Devono essere suoi la valutazione dei fatti e delle prove, l’interpretazione della norma, la scelta tra argomenti contrapposti e il percorso logico che conduce alla decisione.
L’intelligenza artificiale potrà suggerire.
Potrà cercare.
Potrà confrontare.
Potrà probabilmente fare alcune di queste cose meglio di noi.
Ma la giurisdizione non consiste nella produzione della risposta tecnicamente più convincente. Consiste nell’esercizio, secondo diritto, del potere di giudicare.
E quel potere può essere assistito dalla tecnologia.
Non può essere esercitato da qualcosa che giudice non è.
Per questo, anche nell’epoca dell’intelligenza artificiale, una sentenza dovrà continuare ad avere ciò che nessun algoritmo può rivendicare al posto del magistrato: un autore.
Piergiorgio Galli
Avvocato cassazionista e avvocato d’affari, opera tra Roma e Milano


