Credito alle imprese in crisi: il confine tra rischio e responsabilità
Il credito può risanare un’impresa in difficoltà oppure prolungarne il dissesto. Quando una banca deve dire no? Non perché il rischio è elevato, ma quando mancano elementi ragionevoli per assumerlo.
L’articolo 10 del Testo Unico Bancario riconosce il carattere imprenditoriale dell’attività bancaria. Finanziare significa assumere un rischio: il mancato rimborso non rende di per sé illecito il prestito. Ma l’autonomia della banca incontra il principio della sana e prudente gestione, richiamato dall’articolo 5 del TUB. La Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia e gli Orientamenti EBA/GL/2020/06 richiedono attenzione all’istruttoria, al merito creditizio e ai controlli.
La decisione prima del risultato
Di fronte a un’impresa in crisi, la questione non si esaurisce nel valore delle garanzie. Occorre esaminare i flussi di cassa, la sostenibilità del debito e soprattutto l’attendibilità del piano di risanamento. Una prospettiva di recupero non può ridursi a una speranza: deve poggiare su dati e ipotesi verificabili.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021, ha distinto il finanziamento abusivo, che con dolo o colpa contribuisce ad aggravare il dissesto in assenza di concrete prospettive di risanamento, dal credito concesso sulla base di una ragionevole valutazione preventiva. Il giudizio deve guardare alle informazioni disponibili al momento della delibera, non soltanto all’esito.
Qui va tenuta ferma un’altra distinzione. La possibile responsabilità della banca verso l’impresa e i creditori non coincide automaticamente con quella personale degli amministratori o dei componenti degli organi deliberanti. Per questi ultimi occorre accertare doveri, competenze e condotte concretamente imputabili. La governance richiede procedure e controlli, non la ricerca di un colpevole per ogni perdita.
Illecito, nullità e rimedi: piani distinti
Anche le conseguenze giuridiche di un finanziamento imprudente vanno distinte. Le pronunce della Cassazione nn. 19276 e 19288 dell’11 giugno 2026 chiariscono che la violazione delle regole di sana e prudente gestione non rende, di per sé, nullo il contratto: può dar luogo a responsabilità risarcitoria. Per la nullità occorre un accertamento ulteriore, riferito, secondo le rispettive fattispecie, alla configurabilità di un reato-contratto rilevante ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile o a un intento predatorio del finanziatore.
La pronuncia n. 7134 del 25 marzo 2026 riguarda invece la più grave ipotesi di una prestazione contraria al buon costume economico: il finanziamento a un’impresa già in stato di decozione, funzionale a ritardare il fallimento e ad aggravare l’esposizione debitoria. In quel quadro la Corte ha richiamato l’irripetibilità delle somme prevista dall’articolo 2035 del codice civile. Non è una conseguenza automatica dell’errore nella valutazione del merito creditizio.
La responsabilità di saper scegliere
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza favorisce il risanamento e la continuità aziendale. Sarebbe contraddittorio considerare sospetto ogni finanziamento destinato a sostenerli. Ma il sostegno non può diventare il mezzo per tenere artificialmente in vita un’impresa senza prospettive, trasferendone il costo sugli altri creditori e sul mercato.
La banca deve dire no quando non riesce a fondare il sì su una valutazione attendibile e documentata. E deve poter dire sì quando esistono concrete prospettive di recupero, anche assumendo un rischio significativo. Il diritto non garantisce il successo del prestito: esige la serietà del processo che ha condotto a concederlo. Qui si misura la responsabilità bancaria e la qualità della sua governance.
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