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Strisce blu, per il Comune sono guai. La Cassazione si schiera con i “multati”

Strisce blu, per il Comune sono guai. La Cassazione si schiera con i “multati”
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Una sentenza della suprema corte ribalta tutto: saranno le amministrazioni a dover dimostrare la presenza di aree di sosta gratuite nelle vicinanze di quelle a pagamento. Sarà più semplice l’annullamento delle multe
Strisce blu, per il Comune sono guai. La Cassazione si schiera con i “multati”

Cassa facile con le “strisce blu”? Macchè. La Corte di Cassazione sferra un duro colpo per le amministrazioni comunali che hanno invaso le aree urbane con le famigerate soste a pagamento. Con l’ordinanza numero 18575 pubblicata il 3 settembre dalla sesta sezione civile della suprema corte sarà più semplice per gli automobilisti ottenere l’annullamento della multa per non avere corrisposto il prezzo del “grattino” nelle zone di sosta a pagamento.

Spetta al Comune dover provare l’esistenza di aree a libera sosta nelle vicinanze e non al “multato”. Nel caso specifico i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna sanzionata per aver parcheggiato nell’area a pagamento senza esporre il tagliando. Ribaltata la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso della cittadina che lamentato l’inesistenza di zone gratuite contigue a quelle a pagamento. Per gli ermellini è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regolamentano la sosta nell’area.

In particolare, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, esponendo un nuovo principio che senza dubbio farà discutere perchè renderà più semplice l’annullamento delle multe per l’omessa esposizione del ticket, i giudici di Piazza Cavour hanno espressamente affermato che “nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art.7 comma 8 C.d.S.”.