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Fisco e Dintorni
Redditometro: per l’auto acquistata a rate valgono solo le somme spese

I giudici di Milano hanno dichiarato illegittimo un accertamento fiscale da Redditometro perché l’Amministrazione considerava tra gli elementi di ricchezza un finanziamento ricevuto e non solo le rate pagate dal contribuente.

 

Ai fini del ricalcolo del reddito dei contribuenti attraverso il Redditometro valgono solo le rate pagate a seguito del finanziamento e non anche il finanziamento stesso. È questo il principio sancito con la sentenza n.1800/25/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Lombardia.

Nel caso di specie, il contribuente aveva avuto accesso a un finanziamento per l’acquisto di una vettura a cui seguiva il rimborso in favore della banca delle rate del finanziamento. Per l’Agenzia delle Entrate le disponibilità finanziarie del contribuente, ai fini del ricalcolo del reddito, avrebbero dovuto considerare sia il costo intero del bene oggetto del finanziamento e sia anche le rate effettivamente pagate.   

I giudici lombardi, accogliendo l’appello del contribuente, hanno affermato il principio secondo cui nell’acquisto di una vettura oggetto di finanziamento non si può non constatare che “la liquidità del contribuente non è variata ovvero la variazione del capitale netto - differenza tra attività e passività - è pari a zero». Secondo i giudici, dunque, solo le rate rimborsate del finanziamento devono entrare nella determinazione del reddito e non invece le somme finanziate poiché ciò rappresenta un’illegittima doppia imposizione.

Ancora, in materia di accertamento da Redditometro e onere della prova si segnala l’importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.2751 del 2020 (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) che ha annullato un accertamento fiscale di migliaia di euro poiché privo dei dovuti riscontri di prova da parte del Fisco.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente – difeso in giudizio dall’Avv. Matteo Sances – ha eccepito la totale inesistenza di elementi di prova a supporto dei ricalcoli del reddito avanzati dal Fisco.

I Giudici, poi, oltre ad annullare l’accertamento hanno anche condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Sul punto, i giudici evidenziano che “…ciò che rileva con valenza dirimente nella fattispecie è la constatazione che l’ufficio si limita ad affermare che tale scostamento si è verificato per due o più annualità senza fornire, nemmeno nel corso del giudizio elementi idonei a supportare tale affermazione specificatamente contestata dal contribuente”.

Alla luce di ciò, risulta importante per il contribuente verificare sempre con attenzione la natura delle contestazioni dell’Amministrazione – oltre che gli elementi di prova a supporto – al fine di valutare la legittimità delle pretese avanzate.

Si rammenta, infine, che i destinatari del Redditometro sono le persone fisiche che sulla base di elementi e circostanze di fatto certi fanno presumere una capacità di spesa che deve trovare giustificazione nel reddito imponibile dichiarato. 

Dott. Danilo Romano

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