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Specializzazione forense, nuovo iter: attenzione al mercato del lavoro
La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, di cui alla legge n.247/2012, ha introdotto all’art.9 la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità da adottare con regolamento ministeriale.

La norma contiene per sommi capi le indicazioni di base per regolamentare l’acquisizione del titolo sia attraverso percorsi formativi che per comprovata esperienza professionale.

In attuazione di quanto disposto dal comma 1 di detto articolo, il Ministero ha pubblicato un primo decreto, il D.M. 12 agosto 2015 n. 144, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista: avverso tale decreto sono stati proposti moltissimi ricorsi, soprattutto dagli Ordini territoriali, che hanno portato ad una serie di pronunce di parziale accoglimento del TAR Lazio, in parte confermate dal Consiglio di Stato.

Questo ha comportato che, il percorso per arrivare al nuovo Regolamento, sia stato particolarmente lungo e molto travagliato. Il risultato, anche se presenta aspetti sui quali sarà necessario apportare ulteriori modifiche e/o aggiornamenti (peraltro previsti proprio dalla legge professionale), appare comunque raggiungere l’obiettivo di conseguire la specializzazione.

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le Relazioni familiari e i Minorenni ha partecipato con le istituzioni rappresentative dell’Avvocatura ad elaborare questa nuova versione che ha tenuto conto non solo di quanto espresso nelle decisioni del Giudice amministrativo, ma anche di quanto richiesto dal Consiglio di Stato-Sezione Consultiva, che ha voluto subordinare l’approvazione dei settori e degli indirizzi di specializzazione ad una approfondita analisi di mercato al fine di valorizzare maggiormente le richieste degli utenti del servizio legale.

È da sottolineare ancora una volta che, l’esigenza di essere un avvocato specializzato è in linea con la necessità di avere un professionista competente e preparato che possa fornire al cittadino una consulenza efficiente e competente, dato che ormai non è più possibile esercitare la professione forense in tutti i settori, vista la complessità della normativa.

Si tratta di un’opportunità per tutti gli avvocati, ma soprattutto per le giovani generazioni che devono presentarsi al mondo della professione con competenze sempre più specifiche, per le quali devono aver effettuato una formazione ad hoc.

 
Alta formazione e servizi legali specializzati: questo è il futuro.

Nel corso di questi anni in cui si è discussa la nuova versione del Regolamento, le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative, accreditate presso il CNF, hanno portato avanti corsi di alta formazione specialistica finalizzati a far conseguire ai partecipanti un attestato riconoscibile per il titolo di specialista.

CAMMINO, fondata nel 1999 - che per statuto ha tra le sue principali finalità quella di promuovere il profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei propri soci, nelle aree del diritto della persona, di famiglia, delle relazioni familiari e minorile e di quanto strumentale e collegato, anche attraverso corsi di formazione continua e incontri periodici -  ha portato avanti, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e con i Dipartimenti di Giurisprudenza di alcune Università, tre Edizioni della Scuola di Alta Formazione Specialistica in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, nel corso delle quali i partecipanti hanno avuto modo di ricevere una preparazione teorica e pratica di altissimo livello e un attestato comprovante l’alta formazione specialistica conseguita.

Purtroppo, anche il nuovo Regolamento n.163/2020 è stato già investito da un ricorso al TAR Lazio proposto da alcuni Ordini territoriali che chiedono anche la misura cautelare della sospensiva, quanto meno per le parti del regolamento oggetto di impugnazione. Dunque, quale sarà la sorte dell’agognata specializzazione?

Confidiamo che il Regolamento possa superare l’esame del Giudice amministrativo, in considerazione dell’iter seguito dopo il parziale annullamento del precedente DM 144/2015 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato, e che il Ministero proceda quanto prima alla nomina delle commissioni necessarie per la elaborazione delle linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, al riconoscimento del titolo a chi ha già frequentato i corsi e alla valutazione dei requisiti per la comprovata esperienza.

*Vice presidente nazionale della Associazione CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.

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