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Privacy, i Garanti Ue: “No alla sorveglianza indiscriminata”

Privacy, i Garanti Ue: “No alla sorveglianza indiscriminata”
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La lotta al terrorismo “non puo’ giustificare forme di sorveglianza massiva e indiscriminata delle comunicazioni dei cittadini europei”. Lo hanno ribadito i Garanti europei per la privacy nell’ultima riunione a Bruxelles

Il primo parere nasce dalla necessita’ delle Autorita’ di protezione dati europee (Dpa) di dare una valutazione sul caso Datagate e si sofferma, in particolare, sull’analisi degli strumenti elaborati finora in ambito Ue per consentire il trasferimento di dati personali verso gli Usa. I Garanti Ue rilevano che nessuno di questi strumenti -“Safe Harbor”, clausole contrattuali standard (Scc), regole vincolanti d’impresa (Bcr) – puo’ essere usato per consentire alle autorita’ di un Paese terzo di accedere ai dati trasmessi per finalita’ di massiva ed indiscriminata sorveglianza. Ad avviso dei Garanti “le possibilita’ di consentire l’accesso delle autorita’ pubbliche a tali dati devono essere interpretate in modo restrittivo, limitate quindi a casi specifici e specifiche indagini”. Le Dpa hanno dunque sollecitato i governi ad “assicurare maggiore trasparenza sulle attivita’ dei servizi di intelligence, assicurando un quadro legale coerente ed una supervisione efficiente, anche attraverso il coinvolgimento delle Autorita’ di protezione dei dati.

Le Dpa hanno inoltre raccomandato di mettere in campo una serie di azioni: il rafforzamento degli obblighi, che gia’ gravano sui Paesi dell’Ue, di proteggere il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali; la rapida approvazione del “pacchetto protezione dati”, con particolare riguardo all’obbligo per le aziende, proposto dall’Europarlamento, di informare gli interessati sugli accessi ai loro dati consentiti alle autorita’ pubbliche competenti; l’adozione di un accordo internazionale che preveda forti garanzie per gli individui nel contesto delle attivita’ di sorveglianza e costituisca uno strumento globale per garantire il diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali. Le Autorita’ di protezione dati europee hanno inoltre affrontato la questione dei cosiddetti “metadati”, cioe’ quei dati di contesto (tra cui numero chiamante e chiamato, indirizzo IP, luogo, ora, tipologia di terminale o servizio, durata della comunicazione ecc.) che descrivono il contenuto esterno (conversazione telefonica, sessione internet ecc.) di una comunicazione.

I Garanti hanno ribadito che i metadati sono informazioni che consentono di identificare un individuo, e come tali sono soggetti alle regole in materia di protezione dei dati personali. In questa prospettiva, hanno pertanto rivolto alcune raccomandazioni anche alle imprese, a partire da quelle che forniscono servizi di comunicazione elettronica, affinche’ assicurino una maggiore trasparenza nella gestione dei dati degli utenti europei.     L’altro significativo parere, coordinato dal Garante italiano, riguarda l’anonimizzazione dei dati personali. Le Dpa riconoscono il valore dell’anonimizzazione in quanto strategia utile a mitigare i rischi per la privacy e a assicurare benefici per gli individui e la societa’ piu’ in generale, specie nel caso dell’open data e del conseguente riutilizzo di informazioni anche personali. Ma sottolineano, altrettanto chiaramente, le difficolta’ di creare insiemi di dati realmente anonimi (anche sulla scorta della letteratura scientifica e della casistica disponibile) e mettono in guardia dai rischi delle “re-identificazione” insito nelle tecniche esistenti delle quali il parere analizza efficacia e limiti.

Riguardo infine alla cosiddetta “pseudonimizzazione”, inoltre, le Autorita’ europee sottolineano come essa possa rappresentare un’utile misura di sicurezza in grado di ridurre la diretta correlazione tra il dato e l’identita’ originale dell’interessato (attraverso la creazione appunto di uno “pseudonimo”), ma non certamente un metodo tale da impedire l’identificazione di un soggetto in modo irreversibile. Il dato pseudonimizzato resta, in ultima analisi, un dato personale. I Garanti invitano dunque tutti i titolari del trattamento e gli utilizzatori di dati “anonimizzati” ad un approccio cauto e tecnologicamente avvertito, e a tener sempre presente la necessita’ di una valutazione periodica del rischio di re-identificazione anche alla luce della continua evoluzione delle tecnologie di anonimizzazione.