L'avvocato del cuore
Coronavirus, le spese straordinarie per i figli? Equiripartite fra genitori
Caro Avvocato, potrò mai pretendere, almeno in parte, il rimborso delle spese che sto affrontando per il mio bambino durante questa emergenza sanitaria?
“...Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli, nella misura del …. % ciascuno”... una clausola che ritroviamo nella quasi totalità dei provvedimenti relativi ai figli, siano essi il risultato di una causa giudiziale o frutto dell’accordo.
Le spese straordinarie possono essere ripartite in misura equivalente tra i genitori o in misura maggiore su uno dei due, tendenzialmente quello più facoltoso. L’onere di mantenimento dei figli, infatti, non si esaurisce con il pagamento di quelle voci di spesa prevedibili e, più o meno, calcolabili che rientrano nell’assegno mensile, ma anche con il pagamento di numerose voci di spesa definite “straordinarie”. Tra queste rientrano senz’altro le spese mediche, quelle sportive, quelle scolastiche e di istruzione. Le spese straordinarie, se effettivamente onerate, incidono sensibilmente sul mantenimento riservato ai figli. Non solo, obbligano i genitori al dialogo e al confronto. Potremmo definirle un investimento “certo” per il genitore che le affronta: sa sempre quanto paga e per che cosa; a differenza di quanto avviene per l’assegno di mantenimento, non soggetto ad alcuna rendicontazione.
Tuttavia, questa importantissima voce di spesa, rischia di rivelarsi, a “conti fatti” - tanto più aspra è la conflittualità tra i genitori -, una contribuzione pari allo zero assoluto. Con la scusa del “non concordo quindi non pago” opposta dal genitore obbligato, moltissimi mamme o papà si trovano costretti a erodere, quando possibile, l’assegno di mantenimento o ad attingere ai propri risparmi per farvi fronte. O, peggio ancora, a chiedere l’aiuto di terze persone: nonni, zii e amici.
Al fine di sottrarre quanto più possibile al conflitto genitoriale la gestione di queste spese, la maggior parte dei Tribunali, in accordo con gli ordini professionali, ha redatto e sottoscritto dei Protocolli che chiariscono quali spese rientrano nell’assegno di mantenimento e quali, invece, sono da considerarsi extra. Queste ultime si dividono ulteriormente in quelle soggette al preventivo accordo tra i genitori e in quelle dovute in ogni caso, anche senza il preliminare accordo.
Durante la quarantena alla quale siamo stati confinati, ho ricevuto numerose richieste di chiarimenti di mamme e papà che sono stati costretti, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, a provvedere al pagamento di voci di spesa di carattere urgente e indifferibile, anche per soddisfare esigenze primarie dei figli.
C’è chi è stato costretto ad acquistare un computer, per permettere ai figli di continuare a seguire le lezioni scolastiche on-line e per garantirsi, contemporaneamente, la possibilità di lavorare in smart working; c’è chi ha dovuto attivare la linea internet di casa e chi, ancora, l’ha dovuta “potenziare” per permetterne l’utilizzo, contemporaneamente, a più utenti (genitori, figli, fratelli); c’è chi ha dovuto acquistare il pacchetto di “Microsoft office”, come strumento di lavoro e studio, perché moltissime scuole, purtroppo, non hanno pensato di utilizzare software gratuiti; c’è chi ha dovuto pagare spese di spedizione per ottenere la consegna di beni di prima necessità, magari perché impossibilitati a uscire da casa; ancora, c’è chi ha dovuto corrispondere straordinari alle baby sitter per evitare quel pericoloso e vietato andirivieni tra le diverse abitazioni e per continuare a lavorare; c’è chi, infine, è dovuto ricorrere all’acquisto di mascherine chirurgiche o FFP2 per sé e per i figli: monouso, carissime ma indispensabili.
Cosa ne sarà di tutte queste spese? Chi le ha già affrontate potrà pretenderne il rimborso, quantomeno in parte? Potranno essere considerate spese straordinarie, non incluse nell’assegno di mantenimento?
Se consideriamo che la Corte di Cassazione definisce spese straordinarie tutti quegli esborsi “imprevedibili e imponderabili che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”, dovremmo concludere in senso più che affermativo. Anche tenuto conto che la maggior parte delle voci sopra elencate integrano i requisiti dell’urgenza e dell’indifferibilità. Sono infatti finalizzate a garantire diritti di rango costituzionale: diritto all’istruzione, al lavoro e alla salute.
Alcuni potranno eccepire che durante il lockdown vi sia stato, parallelamente, un risparmio dei costi (ristoranti, shopping, uscite, costo del carburante). Questo è vero solo in parte. O, più precisamente, è vero solo per una determinata fascia, limitata e più che benestante, di persone.
Tutti gli altri, al contrario, non solo non beneficeranno di alcun risparmio di spesa ma vedranno impennarsi anche altri costi fissi: elettricità, gas e luce. Per non parlare del fatto che molti cittadini sono stati costretti a pagare numerosi servizi (tessere per i trasporti, spese sportive e ricreative, canoni di locazioni etc.), senza poterne usufruire. E, magari, senza neppure aver percepito, in tutto o in parte, lo stipendio.
Lo Stato, che sarebbe dovuto intervenire a sostegno delle famiglie, lo ha fatto solo in minima parte prevedendo, per esempio, il bonus baby sitter di 600,00 euro per una determinata e limitata categoria di lavoratori.
Ciò significa che tutte le altre spese resteranno caricate, come al solito, sui genitori.
Sarà quindi compito dell’avvocato, con l’aiuto del proprio assistito, dimostrare nel corso della trattativa o di una causa, l’indifferibilità della spesa affrontata dal genitore e la sua straordinarietà legata all’emergenza in corso. Ma anche l’impossibilità di farvi fronte con il solo assegno di mantenimento.
Fondamentale, per il buon esito dell’azione, sarà comunque sia conservare il giustificativo del pagamento. Il tutto, come sempre, condito dal buon senso e dall’onestà nell’affrontare temi così delicati.
* Studio legale Bernardini de Pace