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L'avvocato del cuore
Mantenimento dei figli, come ottenerlo se l'ex non paga perché interdetto?

“Buon giorno Avvocato, sono divorziata da oltre 5 anni e, da sentenza, il mio ex marito avrebbe dovuto versarmi ogni mese un assegno per il mantenimento di nostro figlio di 12 anni. Ciò, però, non è mai avvenuto e, in più, da un anno, a causa di una grave malattia, il mio ex marito, socio insieme a un amico di un’importante impresa di costruzioni, è stato interdetto. Come posso ottenere il versamento di quanto mi spetta, nell’interesse di mio figlio?”

Lei ha pieno diritto di ricevere il puntuale pagamento degli assegni di mantenimento per Suo figlio. Sia per il passato sia per il prosieguo. E il Suo diritto è riconosciuto dalla sentenza di divorzio dal Suo ex marito. Sentenza che, stante il tempo trascorso dalla sua emissione (3 anni a quanto mi riferisce), non può più essere impugnata ed è quindi passata in giudicato.

Il termine per chiedere la riforma della pronuncia del Tribunale che ha deciso il Vostro divorzio è infatti ampiamente decorso. La sentenza che obbliga il padre a contribuire al mantenimento di Vostro figlio, versando a Lei, genitore convivente con il minore, un assegno mensile è, dunque, un titolo esecutivo che Le permette di pretendere quanto dovutoLe. Sia a titolo di arretrati mai versati, sia a titolo di mantenimento del ragazzo per i prossimi mesi e anni.

Certo, la Sua situazione, per ciò che riguarda l’effettivo pagamento in Suo favore di quanto Le è stato riconosciuto dalla sentenza di divorzio, non è delle più semplici. Questo perchè la grave malattia che ha colpito il Suo ex marito La costringe a “cambiare interlocutore” per riuscire a ottenere quanto Le è dovuto. Infatti, quando una persona viene interdetta, perché, a causa a esempio di una grave patologia clinica (come avvenuto nel caso del Suo ex marito), diviene totalmente incapace di provvedere, in autonomia, ai propri interessi, si viene a trovare in una situazione del tutto simile a quella dei minorenni. In sostanza, l’interdetto è soggetto privo di responsabilità giuridica propria. E cioè: la persona, in pratica, una volta che viene pronunciata nei suoi confronti la sentenza di interdizione, diventa legalmente incapace di agire e, pertanto, ha bisogno di essere rappresentato da altro soggetto.

Nella cura dei propri interessi e nel compimento di ogni atto giuridico che possa incidere sul proprio patrimonio. Questa persona che, materialmente, si sostituisce all’interdetto nel compimento di atti giuridicamente rilevanti, si chiama tutore. L’intervenuta interdizione non fa, però, venire meno gli obblighi e i doveri che il soggetto aveva quando ancora era legalmente capace di provvedere ai suoi interessi. Il padre di Suo figlio, quindi, è tenuto a versare ogni mese il contributo di mantenimento nella misura in cui è stato stabilito dal Tribunale, oltre a quanto Le spetta a titolo di arretrati.

Al proposito, è bene che Lei sappia che il diritto a ricevere l’assegno mensile per il mantenimento di Suo figlio, si prescrive nel termine di 5 anni da quando avrebbe dovuto essere pagato. Pertanto, Lei rischia di aver “perso” il diritto a ricevere i primi assegni postsentenza (che Lei mi dice essere di oltre 5 anni fa), se non ha fatto mai nulla per recuperare il Suo credito. In ogni caso, sarà il tutore (che è stato nominato con la sentenza di interdizione del Suo ex marito) a dover provvedere materialmente al versamento di quanto dovuto in Suo favore. Considerata l’attività che svolgeva il padre di Suo figlio prima di ammalarsi, il Suo credito dovrebbe essere sufficientemente garantito dalla consistenza del patrimonio dell’interdetto, dal quale devono uscire gli importi che Le sono dovuti.

Nel caso del Suo ex marito, sarà probabilmente accaduto che il suo amico-socio lo abbia “estromesso dai loro affari”, per le sue gravi condizioni di salute, liquidandogli però le competenze societarie dovutegli. D’altra parte, la pronuncia di interdizione è una delle cause previste dalla legge (art 2286 c.c.) per giustificare l’esclusione di un socio dalla società. Per fortuna, però, una qualsiasi quota di partecipazione in una società ha un controvalore economico. Pertanto, quando si scioglie il rapporto sociale limitatamente a un solo socio, egli ha diritto a ricevere la somma di denaro che rappresenti idealmente la propria quota.

Nel suo caso, essendo stato il padre di Suo figlio il titolare, al 50%, di una società di costruzioni, che Lei mi dice florida, il controvalore economico della liquidazione dovrebbe essere stato alquanto elevato e la somma ricavata, che sarà stata versata direttamente al tutore che oggi l’amministra, dovrebbe proprio rappresentare una buona garanzia del Suo credito.

*Studio Legale Bernardini de Pace

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