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Codice della Crisi
il project financing collegato al partenariato pubblico privato

IL PROJECT FINANCING COLLEGATO AL PARTENARIATO

partenariato pubblico privato

il futuro dello sviluppo infrastrutturale italiano

E’ abbastanza diffusa l’idea che grande protagonista per la ripresa post-pandemia sarà rappresentato nell’immediato futuro dal “partenariato pubblico privato”.

L’argomento di oggi riguarda il project financing collegato al partenariato.

All’uopo ho raccolto il pensiero del Dr. Benedetto RICCI – Presidente della CONSULTRUST FIDUCIARIA SRL con sede in Bracciano (Roma) (e-mail: presidenza@consultrustfiduciaria.com
sito web: www.consultrustfiduciaria.com) esperto in questa materia per la verifica e consequenziale attestazione, attraverso la società presieduta, di innumerevoli progetti sul territorio nazionale al quale, dopo averlo ringraziato per la disponibilità, ho posto le seguenti domande:

D: - Egregio Presidente, quali sono le finalità del rapporto di partenariato tra enti pubblici e soggetti privati?

R: - “Questo tipo di partenariato si concretizza in una cooperazione tra enti pubblici e soggetti privati ed ha come finalità la realizzazione di quei progetti pubblici che pur rientranti nel perimetro del “pubblico” non possono essere realizzati dall’ente deputato per mancanza di fondi”;

PARTENARIATO 28 giugno 21
 

D: - Quale disposizione legislativa disciplina questo tipo di partenariato?

R: - il project financing collegato al partenariato è disciplinata dall'art. 183 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Identificata anche con la locuzione inglese “project financing”, la finanza di progetto rientra nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico privato (art. 3, c. 1, lett. eee) D. Lgs. 50/2016): contratto attraverso cui una stazione appaltante conferisce a un operatore economico, per un periodo determinato in funzione dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento, un insieme di attività per la realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera medesima, con assunzione del rischio da parte dell'operatore secondo le condizioni previste nel contratto. Secondo la deliberazione n. 266/2015/PAR della Corte dei conti, sez. Lombardia, la finanza di progetto è “un'operazione di finanziamento a lungo termine in cui la controprestazione sinallagmatica del finanziamento stesso, totalmente o parzialmente a carico di privati, è garantita dai flussi di cassa derivanti dall'attività di gestione dell'opera prevista nel progetto”.

D: Quali sono le caratteristiche della finanza di progetto?

R: “Caratteristiche della finanza di progetto sono:

  • finanziabilità del progetto - durante il suo ciclo vitale il progetto deve possedere la capacità di produrre un flusso di cassa adeguato a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori e fornire un congruo margine di profitto al promotore dell'operazione;
  • riconducibilità del finanziamento a un autonomo centro di riferimento giuridico e finanziario cui affidare risorse finanziarie e attuazione del progetto.

Nello specifico, la Società di progetto (Special Purpose Vehicle - SPV) disciplinata dall'art. 184 del citato decreto, in base al quale il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di un'infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere per l'aggiudicatario della concessione la facoltà di costituire una società di progetto nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Mediante tale istituto si realizza la separazione (ring fence) giuridica e finanziaria del progetto stesso dai promotori: in caso di fallimento del progetto i finanziatori o eventuali altri creditori (es.: sub-appaltatori, fornitori) non possono rivalersi sui beni dei promotori, ma solo su quelli della società di progetto, viceversa, in caso di fallimento del promotore quest'ultima potrà continuare nella sua attività;

  • costituzione di “garanzie indirette” a favore dei finanziatori esterni all'iniziativa, garanzie basate su una vasta gamma di accordi tra le parti coinvolte nel progetto (es.: costituzione in pegno di azioni/quote della SPV, obbligatoria canalizzazione dei flussi monetari in entrata), accordi a loro volta fondati su studi di fattibilità del progetto, piano economico-finanziario, flussi di realizzo;
  • assunzione dei rischi operativo, di costruzione, di disponibilità e di domanda in capo all'aggiudicatario della concessione (concessionario).

D: Quindi è l’assunzione del rischio che distingue le concessioni dagli appalti?

R: “L'assunzione del rischio distingue le concessioni dagli appalti.

Nelle concessioni il rischio è più ampio rispetto a quello sopportato da un “semplice” appaltatore. In assenza di trasferimento del rischio il contratto andrebbe definito come contratto di appalto, almeno per quanto riguarda la fase di aggiudicazione.

In particolare, è il trasferimento o meno del rischio operativo che fa la differenza tra appalti e concessioni, rileva che non è tanto la consistenza del rischio, quanto la circostanza che questo gravi effettivamente sull'operatore privato, il concessionario.

Per realizzare un'operazione di project financing è necessario che l'opera, almeno potenzialmente, sia redditizia, ovvero possegga la potenziale capacità di autofinanziarsi.

D: le opere si distinguono secondo quale criterio?

R: “In tal senso, le opere possono classificarsi in:

  • calde: integrale capacità di autofinanziarsi;
  • tiepide: in grado di autofinanziarsi solo parzialmente, richiedono pertanto il contributo pubblico;
  • fredde: nessuna capacità di autofinanziarsi, neppure parzialmente, rendendo così indispensabile l'intervento pubblico, che può attuarsi in forme diverse in relazione alla natura dell'opera.

C O N C L U S I O N I

Il project financing collegato al partenariato rappresenta uno strumento attraverso il quale sarà possibile realizzare tutte quelle opere pubbliche che da tempo sono in letargo per mancanza di fondi.

Occorre porre in evidenza che per effetto dell’attuazione (si spera quanto prima) del “Ricovery Plan” (documento altamente strategico) si potranno realizzare investimenti finalizzati a riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica e a contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana.

In questa atmosfera l’attività di partenariato tra pubblico e privato nei termini innanzi espressi risulterà essere indispensabile.

 

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